accise e imposte di consumo,  compliance e AEO

Accise su oli lubrificanti, cessioni intracomunitarie, importazioni e momento dell’immissione in consumo: novità con il decreto Omnibus.

Il decreto 148/2026 (decreto Omnibus) ha modificato la definizione di immissione in consumo dell’accisa sugli oli lubrificanti importati o acquistati in ambito intracomunitario e conservati in impianti nazionali per la lavorazione o il confezionamento. Per tali prodotti, infatti, l’immissione in consumo si verifica all’atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.

Tale modifica deve essere presa in considerazione non solo per gestire il proprio business ma anche per garantire un’adeguata compliance nell’ambito AEO, decreto legislativo 231/2001 (colpa in organizzazione), SOAC e gestione aziendale degli ESG.

Da questa modifica legislativa vale la pena chiedersi cosa sia l’accisa sugli oli lubrificanti e quali sono gli ultimi interventi che la interessano.

In primo luogo, è un’imposta indiretta che si applica agli olii lubrificanti sono importati, acquisiti attraverso una cessione intracomunitaria oppure destinati, messi in vendita, impiegati per usi diversi dalla combustione e carburazione; ciò vale sia per i prodotti lubrificanti puri sia miscelati con altre sostanze.

L’immissione in consumo è il momento in cui l’accisa diviene esigibile perché il prodotto per la quale è riscossa entra nel circuito commerciale.

In merito alle ultime novità in materia di oli lubrificanti, si ricorda la circolare 13/2025 prevede quanto segue: ” Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti – art.1, comma 1, lettera r) In materia di imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e su altri prodotti, la lett. r) procede ad un’integrale sostituzione dell’art. 62 del TUA operando una ragionata ricollocazione testuale delle disposizioni di cui si compone la vigente formulazione al fine di una maggiore organicità e chiarezza dei precetti. Fatto presente che la struttura dell’imposta non armonizzata resta immutata, si illustrano di seguito le novità più rilevanti: – una più evidente parificazione del regime impositivo degli oli lubrificanti e dei bitumi, da una parte, e dei c.d. prodotti succedanei, dall’altra (commi 1 e 2); – la specificazione dei criteri di liquidazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti e nelle altre merci definitivamente importate o di provenienza unionale, applicata limitatamente al quantitativo effettivamente presente e in base all’aliquota normale prevista dall’Allegato I (comma 3)”. 

Il suddetto atto di prassi aggiunge che: ” l’eliminazione del richiamo alle provviste di bordo di aerei o navi simmetricamente alla loro avvenuta espunzione dalle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione di cui al D.Lgs. n. 141/2024, di abrogazione del TULD. Il trattamento esente da imposta di consumo sugli oli lubrificanti riforniti per i suddetti impieghi continua a trovare la base giuridica nel nuovo, specifico, comma 4 dell’art. 62 del TUA e vale negli stessi ambiti previsti per i prodotti energetici ai sensi dei punti 2 (navigazione aerea) e 3 (navigazione marittima) della Tabella A allegata al TUA, ora espressamente richiamati; – la distinta riproduzione dei casi in cui l’imposta di consumo non trova applicazione rispettivamente sui bitumi e sugli oli lubrificanti, confermando le destinazioni d’uso già beneficiarie del trattamento di favore (comma 5); – una forte semplificazione dell’obbligo di contabilizzazione dei prodotti lubrificanti, aprendo alla possibilità per gli esercenti di assolvere lo stesso mediante la tenuta delle contabilità in forma aggregata di prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario e considerati omogenei (comma 7). Atteso che tale modalità di rendicontazione è finalizzata alla determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti e costituisce oggetto di riscontro in sede di esecuzione dei previsti inventari periodici sui prodotti lubrificanti, la tenuta delle contabilità in forma aggregata è subordinata a preventiva approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sarà cura delle norme di attuazione identificare, per quanto qui interessa, i criteri di omogeneizzazione dei prodotti lubrificanti pregiudiziali alla concreta attivazione della misura di semplificazione”.