compliance e AEO,  free trade agreement

Turnberry, UE e USA: origine non preferenziale e trasporto diretto. Arrivano i chiarimenti di ADM e dell’UE

ADM (Agenzia dogane e monopoli) il 22 luglio 2026 ha tradotto le domande e risposte sull’applicazione dell’accordo di Turnberry. In sintesi: a) la prova dell’origine non preferenziale (made in) è libera; b) è possibile adoperare prove prodotte prima del 1 luglio 2026; c) è necessario provare il trasporto diretto (USA-UE-USA); d) i certificati fitosanitari non fungono da prova dell’origine.

Si riproduce sotto il testo:

Quando si applica l’articolo 59a del CDU-RE?

L’articolo 59a dell’UCC-IA introduce una norma procedurale relativa alla fornitura della prova dell’origine non preferenziale applicabile quando, conformemente al regolamento 2026/1455, nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci originarie degli Stati Uniti sono richiesti i corrispondenti dazi doganali. In linea con l’articolo 6 del regolamento 2026/1455, l’origine è determinata sulla base delle norme CDU sull’origine non preferenziale (titolo II, capitolo 2, sezione 1 del CDU), che, compreso l’articolo 59a del CDU-RE, si applicano fino all’adozione di norme di origine preferenziali.

2: Come deve essere dimostrata l’origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti nell’ambito dell’adeguamento dei dazi doganali? Esiste una formulazione o un formato standard?

L’articolo 59a del CDU-RE non introduce alcuna prova standardizzata dell’origine, ad esempio sotto forma di certificato o di dichiarazione specifica. Continuerà ad applicarsi il principio della libera prova per la prova dell’origine non preferenziale.

In questo contesto, documenti o dichiarazioni redatti da terzi, come “made in US”, dichiarazioni di origine su fattura o certificati di origine, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’origine non preferenziale delle merci. L’importatore (dichiarante) dell’UE deve fornire ulteriori prove pertinenti all’origine non preferenziale in quel caso specifico. L’importatore dell’UE dovrà possedere prove sufficienti del fatto che la merce è originaria degli Stati Uniti e che è stata trasportata direttamente da lì nell’Unione. Si consiglia agli importatori dell’UE di chiedere agli esportatori statunitensi le rispettive prove. Laddove gli esportatori statunitensi non siano in grado di fornirlo, non sarà possibile richiedere i dazi doganali adeguati. Per i documenti e le informazioni che possono essere utilizzati per dimostrare l’origine non preferenziale, si possono consultare il sito web della DG TAXUD e le Linee guida sull’origine non preferenziale.

3: Cosa richiede l’articolo 59a del CDU-RE in merito al trasporto diretto come parte della prova di origine?

L’articolo 59a del CDU-RE stabilisce che la prova dell’origine non preferenziale comprende la prova che le merci sono trasportate direttamente dagli Stati Uniti all’Unione o, se trasportate attraverso un paese terzo, che rimangano sotto controllo doganale e non vengono alterate durante il trasporto. Questa condizione è considerata parte delle prove necessarie per dimostrare l’origine statunitense ai fini dell’applicazione del Regolamento 2026/1455.

La prova del trasporto diretto come parte degli elementi per dimostrare che la merce è originaria degli Stati Uniti deve essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione doganale con la richiesta di applicare i dazi doganali adeguati.

4: Quali prove possono essere utilizzate per dimostrare il trasporto diretto?

Il principio della libera prova comprende anche le prove relative al trasporto diretto dal paese di origine (in questo caso gli Stati Uniti) all’Unione. Ciò include tutti i documenti e le informazioni pertinenti, tra cui documenti di trasporto (ad esempio polizza di carico, lettera di vettura aerea), registrazioni contrattuali (contratti di vendita e trasporto), packing list, ecc.

4a: Ci sono limitazioni temporali alla prova dell’origine?

Il regolamento 2026/1455 non prevede disposizioni transitorie in materia di prova dell’origine. Pertanto, è possibile che le prove a supporto, quali documenti di trasporto o di produzione, risalgano a prima del 1° luglio 2026. È a discrezione delle autorità doganali accettare tali prove. In particolare, le autorità dovrebbero essere in grado di verificare l’effettiva origine delle merci sulla base di tali prove. Ciò può verificarsi in particolare quando le merci originarie degli Stati Uniti sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione prima del 1° luglio 2026 e sono immesse in libera pratica dopo tale data. Tali merci possono beneficiare dei dazi doganali adeguati a condizione che soddisfino i requisiti documentali sull’origine e sul trasporto diretto e che siano state sottoposte a vigilanza doganale nell’Unione (deposito temporaneo, procedure speciali) senza pagamento di dazi e tasse all’importazione prima dello svincolo

5: Cosa succede se le merci importate con dazi doganali adeguati dagli Stati Uniti vengono trasportate attraverso un paese terzo prima di raggiungere l’UE?

Se le merci sono state trasportate attraverso un paese terzo, la condizione dell’articolo 59a del CDU-RE può ancora essere soddisfatta se si può dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale durante il loro trasporto attraverso altri paesi o, quando immagazzinate o frazionate lì, che i prodotti non hanno subito alcuna modifica se non quelle per conservarli in buone condizioni o l’aggiunta di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi documentazione per garantire il rispetto di requisiti specifici. Le prove che dimostrano la vigilanza doganale e la non modifica dovrebbero essere supportate da una documentazione sufficiente. Ciò può includere, ad esempio, documenti di transito doganale o certificati di non manipolazione rilasciati dalle autorità competenti dei rispettivi paesi terzi.

6: Come viene presentata la richiesta di adeguamento dei dazi doganali all’importazione?

Per l’applicazione dei dazi doganali adeguati alle merci per le quali le misure preferenziali 142 e 145 sono integrate nei codici TARIC, il dichiarante deve indicare il codice di preferenza 300 nel D.E. 1411 000 000 e il codice del documento U190 Prova di origine stabilita a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 2026/1455 nel D.E. 1203 002 000. Nei casi in cui le merci sono soggette a quote, verrà adottata un’altra misura, ad esempio 143 (in alcuni casi potrebbe essere 146) e verrà indicato il codice di preferenza 320. Qualora nella dichiarazione doganale sia indicato il codice del documento U190, i rispettivi documenti giustificativi devono essere forniti su richiesta delle autorità doganali.

7: Come viene effettuata la verifica della richiesta di dazi doganali adeguati?

La verifica della richiesta di dazi doganali adeguati si basa sull’articolo 61(1) del CDU, come per qualsiasi altra richiesta di origine non preferenziale. Le autorità doganali richiederanno al dichiarante di fornire prove per dimostrare l’origine non preferenziale indicata delle merci, compreso il loro trasporto diretto dal paese di origine. Se vi sono prove sufficienti che le merci sono prodotte negli Stati Uniti conformemente alle norme di origine non preferenziali, ma non è possibile dimostrare che siano state trasportate direttamente nell’Unione, i dazi doganali adeguati non possono essere applicati.

8: Come possono essere applicate le norme di origine non preferenziale per determinare che una merce è originaria degli Stati Uniti ai fini dell’applicazione del Regolamento 2026/1455?

Le norme di origine non preferenziali previste dal CDU e dai suoi atti delegati e attuativi (rispettivamente CDU-RD e CDU-RE) si applicheranno allo stesso modo in cui si applicano per stabilire l’origine non preferenziale di qualsiasi altra merce. Ciò significa che, nel valutare l’origine non preferenziale di un determinato bene negli Stati Uniti, tale bene dovrebbe essere interamente ottenuto o dovrebbe aver subito la sua ultima, sostanziale, trasformazione o lavorazione economicamente giustificata negli Stati Uniti, in un’impresa attrezzata a tale scopo, risultando nella fabbricazione di un nuovo bene o costituendo una fase importante della fabbricazione.

Per ulteriori informazioni sulla determinazione dell’origine non preferenziale, si può consultare il sito web della DG TAXUD sull’origine non preferenziale, incluse le Linee guida sull’origine non preferenziale e l’elenco delle norme che conferiscono l’origine non preferenziale alle merci.

9: Il certificato di origine previsto dall’articolo 57 e dall’allegato 22-14 del CDU-RE (prodotti soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziali) può essere utilizzato come prova ai fini dell’adeguamento dei dazi doganali?

No, ai fini dell’applicazione dei dazi doganali adeguati si applica il principio della libera prova e possono essere utilizzati i documenti di cui al quesito n. 2. Il certificato di origine previsto dall’articolo 57 e dall’allegato 22-14 CDU-RE deve essere utilizzato ai fini delle misure che fanno specifico riferimento a tale articolo.

Il regolamento di esecuzione 2026/1422 della Commissione introduce l’obbligo di trasporto diretto ai fini dell’adeguamento dei dazi doganali (articolo 59 bis) e modifica inoltre alcuni elementi delle disposizioni relative ai certificati di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali di importazione non preferenziali (articoli 57-59), ma entrambi gli aspetti non sono correlati.

10: I certificati sanitari e fitosanitari (SPS) possono essere considerati prova o prova di origine allo scopo di dimostrare l’origine non preferenziale delle merci importate dagli Stati Uniti ai sensi del Regolamento (UE) 2026/1455?

I certificati sanitari e fitosanitari sono, per loro natura, documenti attestanti la conformità ai requisiti SPS. Non si tratta, in quanto tali, di documenti destinati a certificare l’origine non preferenziale delle merci interessate. Possono, al massimo, servire come prova a sostegno, ma non come prove di origine autonome.