compliance e AEO

Divieto di prodotti ottenuti attraverso il lavoro forzato: diligenza e compliance

Il regolamento UE 2024/3015 ha introdotto sul mercato il divieto di importare o esportare dal dall’Unione europea dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato. Si tratta di una disciplina che ha un impatto diretto sul rispetto dei criteri ESG e della compliance rispetto alla responsabilità amministrativa da reato da reato dell’operatore economico.

Questo testo normativo specifica che «dovere di diligenza in relazione al lavoro forzato» bisogna intendere gli sforzi compiuti dall’operatore economico per attuare prescrizioni obbligatorie, orientamenti volontari, raccomandazioni o pratiche per individuare, prevenire, attenuare o far cessare il ricorso al lavoro forzato in relazione ai prodotti che devono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione o destinati all’esportazione

Invece, per «prodotto ottenuto con il lavoro forzato» si intende quel prodotto per il quale è stato fatto ricorso al lavoro forzato in tutto o in parte in qualsiasi fase dell’estrazione, della raccolta, della produzione o della fabbricazione, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse a un prodotto in qualsiasi fase della sua catena di approvvigionamento.

Il dovere di diligenza deve essere applicato alla catena di approvvigionamento che rappresenta il sistema di attività, processi e attori coinvolti in tutte le fasi a monte di un prodotto messo a disposizione sul mercato, vale a dire l’estrazione, la raccolta, la produzione e la fabbricazione di un prodotto in tutto o in parte, comprese le lavorazioni o trasformazioni connesse al prodotto in una qualsiasi di tali fasi.

Oggi la comunicazione (C/2026/4637)  della Commissione ha fornito le “ Linee guida sull’applicazione del regolamento (UE) 2024/3015 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’Unione

Gli operatori devono considerare le seguenti circostanze e indicatori del lavoro forzato : a) il reclutamento forzato; b) l’inganno; c) la manipolazione del debito; d) le condizioni di lavoro pericolose o degradanti; e) le condizioni onerose in termini di orario di lavoro o programmazione del lavoro; f) le condizioni di vita degradanti correlate al lavoro; g) gli obblighi supplementari abusivi; h) la violenza fisica o sessuale: i) l’abuso dell’isolamento; j) la limitazione dei movimenti dei lavoratori; k) la sottrazione di denaro contante, beni o documenti d’identità; l) il mancato pagamento dei salari; m) le minacce o le intimidazioni; e n) l’abuso delle situazioni di vulnerabilità.

Vengono inoltre, gli indicatori strutturali comuni pertinenti al lavoro forzato imposto da uno Stato comprendono: a) la reclusione e la detenzione; b) la manipolazione delle condizioni di detenzione; c) le sanzioni pecuniarie irrogate dallo Stato; d) la revoca o il rifiuto della prestazione di servizi statali, dello status giuridico e dei diritti sociali; e) l’espropriazione o la confisca di beni, terreni, alloggi o mezzi di produzione; f) le sanzioni in materia di occupazione imposte dallo Stato o da imprese statali; g) il divieto giuridico di cessazione del rapporto di lavoro; h) la vigilanza e il monitoraggio sociale; i) la coercizione psicologica e la pressione ideologica esercitate dallo Stato; e j) le sanzioni collettive e nei confronti di terzi.

Le autorità competenti devono effettuare indagini sulla base della valutazione del rischio attraverso i seguenti criteri:

  • L’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, compreso il lavoro forzato imposto dallo Stato;
  • La percentuale della parte del prodotto che si sospetta sia stata realizzata con il lavoro forzato rispetto al prodotto finale;
  • Vicinanza al presunto lavoro forzato e influenza;
  • Dimensioni e risorse economiche degli operatori economici;
  • Complessità della catena di approvvigionamento.

La comunicazione riporta alcuni documenti di prova: Di seguito si indicano alcuni esempi di prove che si possono prendere in considerazione ai fini dell’accertamento di una violazione del divieto di lavoro forzato:

— trascrizioni dei colloqui;

— testimonianze scritte;

— relazioni e documenti tratti da meccanismi di trattamento dei reclami esistenti a livello aziendale, di comunità o settoriale;

— audit sociali. Sono esclusi, in quanto non sono considerati credibili, gli audit sociali effettuati in situazioni in cui i lavoratori sono minacciati o sottoposti a costante vigilanza e/o supervisione da parte della dirigenza, o in cui l’accesso agli impianti di produzione è limitato;

— foto/video delle condizioni di lavoro e/o dei dormitori;

— note di conversazioni e copie di messaggi e corrispondenza per posta elettronica;

— accordi/contratti di lavoro, buste paga e documentazione finanziaria dei dipendenti;

— dichiarazioni pubbliche, documenti e registri aziendali;

— immagini satellitari e geolocalizzazione degli impianti;

— risultati delle prove di laboratorio, comprese le prove isotopiche;

— informazioni raccolte con gli strumenti di tracciabilità e con i dati relativi al commercio, alle dogane e alle spedizioni;

— pubblicazioni, ricerche e relazioni disponibili al pubblico;

— statistiche, studi e analisi interni;

— articoli apparsi sui media;

— risultati delle indagini effettuate;

— ricerche documentali e analisi open source;

— mappatura del rischio a livello settoriale;

— informazioni relative al prodotto oggetto dell’indagine;

— informazioni sulla tracciabilità del prodotto. L’assoluta mancanza di informazioni sulla tracciabilità, oppure l’impossibilità di fornire tali informazioni, nel caso in cui un prodotto, una materia prima o un componente possa essere stato miscelato con un prodotto ad alto rischio di lavoro forzato, può incidere negativamente sulla valutazione complessiva degli elementi di prova;

— documenti di enti pubblici che indicano programmi di lavoro forzato imposti dallo Stato (disposizioni di legge, documenti strategici, relazioni, istruzioni amministrative o mandati istituzionali);

— informazioni che indicano la partecipazione di un operatore economico o di un fornitore interessati a programmi di lavoro forzato imposti dallo Stato.