Antidumping, fattura e compliance: la sentenza della CGUE Sezione II 21 maggio 2026 C 889/24.

Per l’applicazione di dazi antidumping, l’importatore può presentare, se previsto dal regolamento istitutivo, una fattura commerciale redatta a posteriori; è questa una della conclusioni cui è giunta la CGUE Sezione II 21 maggio 2026 C‑889/24.
Questa conclusione è valida anche quando il regolamento istitutivo non precisa il momento in cui tale fattura debba essere presentata. In particolare, l’articolo 173 del codice doganale dell’UE (regolamento 952/2013) prevede, in taluni casi, una procedura di domanda di rettifica a posteriori di una dichiarazione in dogana. Il paragrafo 3 di tale articolo prevede che, su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci «per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione». Pertanto, il dichiarante può presentare nuovi elementi e documenti giustificativi a sostegno di una domanda di rettifica. Dall’altro lato, dagli articoli 46 e 48 del medesimo codice risulta che le autorità doganali possono verificare, tra l’altro, l’accuratezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione o in una notifica nonché l’esistenza, l’autenticità, l’accuratezza e la validità di documenti. Da tale quadro normativo, risulta che, in talune circostanze, è consentito presentare nuovi elementi che possono essere presi in considerazione dalle autorità doganali, e ciò anche successivamente alla dichiarazione in dogana, sotto il controllo di tali autorità.
Infine, vale la pena ricordare che se la presentazione della fattura costituisce una condizione necessaria per determinare l’aliquota del dazio antidumping individuale non garantisce automaticamente l’applicazione di tale aliquota. Infatti, anche in presenza di una fattura siffatta, le autorità doganali devono, conformemente alle norme doganali, essere in grado di verificare l’esattezza delle informazioni contenute in detta fattura.
Il dazio antidumping è una speciale tipologia di dazio applicato dall’autorità doganale su alcuni prodotti il cui valore non è allineato con le normali dinamiche di mercato. Richiede una denuncia da parte dei produttori europei e un’indagine effettuata dalla Commissione europea. Non ha una natura sanzionatoria.
Il dazio antidumping può essere retroattivo? In linea generale, il dazio antidumping non è retroattivo eccetto le ipotesi eccezionali previste dal Regolamento (UE) 2016/1036, in particolare dall’art. 10 Regolamento (UE) 2016/1036.
Cosa prevede l’articolo 10 regolamento (UE) 2016/1036? Questa norma ribadisce, nel primo comma, l’eccezionalità dell’applicazione retroattiva giacché “ Le misure provvisorie e i dazi antidumping definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l’entrata in vigore ”
Tale articolo prevede la possibilità che venga riscosso un dazio antidumping definitivo sui prodotti immessi in consumo non oltre novanta giorni prima della data di applicazione delle misure provvisorie e non prima dell’apertura dell’inchiesta, a condizione che:
- le importazioni siano state registrate;
- agli importatori interessati sia stata data la possibilità di presentare le osservazioni;
- il prodotto in esame è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l’importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato; e
- oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
Sempre l’articolo 10 stabilisce che in caso di violazione o di revoca di un impegno, possono essere applicati dazi definitivi a prodotti immessi in consumo non oltre 90 giorni prima della data di applicazione dei dazi provvisori. Questa previsione emergenziale e retroattiva non si applica tuttavia alle importazioni introdotte nell’Unione prima della violazione o della revoca del l’impegno.
In merito alla natura non sanzionatoria si ricorda l’ordinanza della Corte di Cassazione del 14 novembre 2019, n. 29649 secondo cui: “secondo l’interpretazione sistematica, ai dazi antidumping non può essere riconosciuta natura sanzionatoria, trattandosi di misure che hanno lo scopo di evitare turbative della concorrenza derivanti dall’immissione nel mercato europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all’interno di tale mercato, con esclusione del principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole, previsto dall’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472/1997 (Cass., Sez. V, 4 novembre 2009, n. 23381)”. La retroattività è un caso molto specifico che non può essere applicato ad esempio in caso di “eventuale abrogazione di dazi antidumping non ha efficacia retroattiva, salvo che la disposizione abrogatrice preveda espressamente che la stessa abbia effetto anche per il periodo precedente l’abrogazione, solo in tal caso consentendosi” (Corte di Cassazione ordinanza n.11619 4 maggio 2023).
In altre parole, l’eccezionalità della retroattività è giustificata dai principi di legalità e proporzionalità della disciplina doganale unionale.