compliance e AEO

L’ITV emessa dopo lo sdoganamento non è vincolante ma è un elemento a sostegno della correttezza della classificazione della merce

L’ITV emessa dopo lo sdoganamento non è vincolante ma è un elemento a sostegno della correttezza della classificazione della merce. E’ questo uno degli aspetti principali della sentenza 34339 emessa dalla Sezione V della Corte di Cassazione il 28 dicembre 2025 pronunciandosi sulla classificazione dei monitor incorporati in un sistema operativo. Tale pronuncia ha affermato che: “ i monitor se incorporati in un sistema operativo, sono aderenti alle caratteristiche di cui al codice 8471410000, poiché qualificabili come macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione “che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche  combinate, una unità di entrata o di uscita”.

La classificazione è un processo di sussunzione delle caratteristiche essenziali di un bene in un codice di nomenclatura combinata. Deve tener conto “non già dell’uso possibile, ma solo dell’uso previsto, valutato sulla base delle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C‑198/15, EU:C:2016:362, punto 24)”.

In particolare, la classificazione doganale di un prodotto deve basarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive di quest’ultimo le quali ne determinano l’uso previsto: la destinazione di un prodotto, infatti, deve essere inerente. Deve essere realizzata nel rispetto della coerenza tra l’interpretazione della nomenclatura combinata (Unione europea) e sistema armonizzato (sistema internazionale di classificazione). In caso di omogeneità nell’interpretazione di un bene tra le amministrazioni doganali unionali, la Commissione può emettere un regolamento di classificazione che prevale sulla giurisprudenza nazionale.

La classificazione doganale, insieme al valore e all’origine, costituisce uno dei pilasti dell’obbligazione doganale; al riguardo, l’articolo 56 del regolamento UE 952/2013 al primo comma recita che: “ 1. I dazi all’importazione e all’esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune. Le altre misure stabilite da disposizioni dell’Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione”.

La classificazione doganale rappresenta un processo di natura tecnica, interpretativa e normativa che viene inclusa nell’analisi richiesta per l’ottenimento e il mantenimento dell’AEO, la quale, come risaputo, costituisce un’autorizzazione doganale che definisce il possessore come “affidabile” e, per l’effetto, meritevole di una serie di benefici e si basa sull’approccio del risk management.

Si ricorda al riguardo il quesito n.1.3.2 del QAV (questionario di autovalutazione) per l’AEO per cui: “…a) In che modo e da chi viene decisa la classificazione tariffaria delle merci? b) Quali misure di garanzia della qualità vengono attuate per garantire la correttezza delle classificazioni tariffarie (per es. controlli, controlli di plausibilità, istruzioni di lavoro interne, formazione regolare)? c) Prendete nota di tali misure di garanzia della qualità? d) Controllate regolarmente l’efficacia delle misure di garanzia della qualità adottate? e) Quali risorse impiegate per la classificazione tariffaria (per es. banca dati dei dati principali sulle merci)?…”.

Parimenti, sempre in una prospettiva di gestione del rischio, vale la pena ricordare l’articolo 79 del decreto legislativo 141 del 26 ottobre 2024 “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”) il quale descrivendo la nuova fattispecie di “contrabbando per dichiarazione infedele” recita che  “1. Chiunque dichiara qualita’, quantita’, origine e  valore  delle merci, nonche’ ogni  altro  elemento  occorrente  per  l’applicazione della  tariffa  e  per  la  liquidazione  dei  diritti  in  modo  non corrispondente all’accertato e’ punito con la multa dal 100 per cento al 200 per  cento  dei  diritti  di  confine  dovuti  o  dei  diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione”.

***

14 luglio 2025: per approfondimento ed aggiornamento si raccomanda Dogane e AcciseRiforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale