Corte Costituzionale deve pronunciarsi su ARISGAM

La Corte d’Appello di Milano ha sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità dell’addizionale regionale all’accisa sul gas[1] (ARISGAM). Si tratta di un tributo previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1990, n. 398 sul gas naturale destinato, nelle regioni a statuto ordinario, come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e artigiane.
L’addizionale in esame genera un gravame di carattere fiscale applicato alla fornitura di un prodotto, come il gas naturale, già soggetta ad accisa: infatti, questa si pone come autonoma ed ulteriore, sebbene sia all’accisa collegato, tanto da essere disciplinata separatamente secondo criteri differenti e con gettito a favore di soggetto diverso dal destinatario dell’accisa.
Anche in questo caso, come l’addizionale sull’energia elettrica, l’IRBA e altri tributi indiretti, le finalità specifiche, giocano un ruolo centrale nel vagliare la legittimità dell’addizionale. Infatti, l’imposta in parola deve essere obbligatoriamente giustificata dal fine di “ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalita’ dell’imposizione in questione” (CGUE causa C-103/2017). Detta finalita’ specifica, che non puo’ essere un obiettivo di mero bilancio, deve risultare da una destinazione espressa e predeterminata del legislatore, che non si risolva tuttavia in una “semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro… poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalita’ perseguita, l’assegnazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese» (CGUE causa C82/2012, ove si e’ altresì precisato che il rispetto della finalità specifica può ravvisarsi solo ove l’imposta sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti ad esempio nel senso di scoraggiare il consumo del prodotto): La Corte d’Appello di Milano reputa che nessuna destinazione socio-ambientale del gettito e’ stata contemplata per l’Arisgan, la quale – anzi – e’ stata adottata sulla base di una legge delega (n. 158/1990) che all’art. 6, comma 1 indica solo il «fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una piu’ ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell’art. 119 della Costituzione».
In merito alle finalità specifiche, accise e tutela ambientale si ricorda che, come già segnalato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n.19398), il legislatore dell’Unione ha operato la scelta d’imporre agli Stati membri la tassazione dell’energia prodotta e la correlativa esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità (tra varie, Corte giust., 7 marzo 2018, Cristal Union, C-31/17, punto 30), e non ha escluso qualsiasi rischio di doppia imposizione, là dove ha riconosciuto allo Stato membro di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di protezione ambientale, a norma dell’art. 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva n. 2003/96 (punto 31 della medesima sentenza). L’art. 14 della direttiva n. 2003/96, nella parte in cui stabilisce l’esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, ha effetto diretto, nel senso che può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali (Corte giust. 17 luglio 2008, Flughafen Koln/Bonn GmbH, C- 226/07), sicché occorre che la finalità ambientale perseguita per la tassazione, in deroga alla regola dell’esenzione, sia chiaramente espressa dal legislatore nazionale. Vale inoltre ricordare che la Corte di Cassazione Sez V con sentenza n. 27428 del 14 ottobre 2025 ha ribadito che ARISGAM non possiede alcuna finalità ambientale quindi non è compatibile con il quadro unionale delle accise.
La circolare 32/2025 dell’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) del 2 dicembre 2025 fornisce ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica introdotte con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante “revisione delle disposizioni in materia di accise e in merito alle addizionale regionale sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa riporta che partire dal 1° gennaio 2026 :
– devono intendersi assoggettati all’imposizione regionale di che trattasi i consumi di gas naturale per combustione rispetto ai quali trova applicazione l’aliquota d’accisa “per usi domestici”;
– nulla è innovato per quanto concerne l’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva sulle utenze esenti;
– con riferimento alla presentazione della dichiarazione afferente all’anno d’imposta 2025, nonché per quanto concerne il versamento della rata relativa al mese di gennaio 2026 trovano applicazione le disposizioni transitorie di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 43/2025;
– le modalità dichiarative definite all’art. 26-ter (due dichiarazioni semestrali da presentare entro i mesi di settembre 2026, per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, e marzo 2027, per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2026) trovano applicazione anche per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo richiesto in relazione all’imposizione regionale in parola, fermo restando l’obbligo di trasmettere la dichiarazione alla regione competente, specificamente previsto dal comma 3 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 398/1990. Al riguardo si fa presente che nei tracciati e nei modelli di dichiarazione in corso di predisposizione è stata inserita una specifica sezione utile all’inserimento dei dati relativi all’addizionale e all’imposta sostitutiva di che trattasi
[1] Si riportano di seguito gli estremi della registrazione della ordinanza della Corte d’Appello di Milano: Reg. ord. n. 257 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2. Ordinanza del Corte d’appello di Milano del 31/10/2025.