accise e imposte di consumo,  energie rinnovabili

Corte Costituzionale deve pronunciarsi su ARISGAM

La Corte d’Appello di Milano ha sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità dell’addizionale regionale all’accisa sul  gas[1] (ARISGAM). Si tratta di un tributo previsto dall’articolo 9  del  decreto  legislativo  31  dicembre 1990, n. 398 sul gas naturale destinato, nelle regioni a statuto  ordinario, come  combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali e  artigiane.

L’addizionale in esame genera un gravame  di  carattere  fiscale  applicato  alla fornitura di un prodotto, come il gas naturale,  già soggetta ad  accisa: infatti, questa  si  pone  come autonoma ed ulteriore, sebbene  sia  all’accisa collegato,  tanto  da essere disciplinata separatamente secondo criteri differenti  e  con gettito a favore di soggetto diverso  dal  destinatario  dell’accisa.

Anche in questo caso, come l’addizionale sull’energia elettrica, l’IRBA e altri tributi indiretti, le  finalità specifiche, giocano un ruolo centrale nel vagliare la legittimità dell’addizionale. Infatti, l’imposta in parola deve essere obbligatoriamente giustificata dal fine di “ridurre i costi  ambientali  specificamente  connessi  al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonché di promuovere  la  coesione  territoriale  e  sociale,  di  modo  che sussiste  un  nesso  diretto  tra   l’uso   del   gettito   derivante dall’imposta e la  finalita’  dell’imposizione  in  questione”  (CGUE causa C-103/2017). Detta finalita’ specifica, che non puo’ essere  un obiettivo di  mero  bilancio,  deve  risultare  da  una  destinazione espressa  e  predeterminata  del  legislatore,  che  non  si  risolva tuttavia in una “semplice modalità  di  organizzazione  interna  del bilancio di uno  Stato  membro…  poiché   ogni  Stato  membro  può decidere  di  imporre,  a  prescindere  dalla  finalita’  perseguita, l’assegnazione  del  gettito  di  un’imposta  al   finanziamento di determinate spese» (CGUE causa C82/2012, ove si e’ altresì  precisato che il rispetto della finalità specifica può  ravvisarsi  solo  ove l’imposta sia concepita, per quanto riguarda  la  sua  struttura,  in modo tale  da  influenzare  il  comportamento  dei  contribuenti ad esempio nel senso di scoraggiare  il  consumo  del  prodotto):  La Corte d’Appello di Milano reputa che nessuna destinazione socio-ambientale del  gettito e’ stata contemplata per l’Arisgan,  la  quale  –  anzi  –  e’  stata adottata sulla base di una legge delega (n. 158/1990) che all’art. 6, comma 1 indica solo il «fine di attribuire  alle  regioni  a  statuto ordinario una piu’ ampia  autonomia  impositiva  in  adempimento  del precetto di cui al secondo comma dell’art. 119 della Costituzione».

In merito alle finalità specifiche, accise e tutela ambientale si ricorda che, come già segnalato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n.19398), il legislatore dell’Unione ha operato la scelta d’imporre agli Stati membri la tassazione dell’energia prodotta e la correlativa esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità (tra varie, Corte giust., 7 marzo 2018, Cristal Union, C-31/17, punto 30), e non ha escluso qualsiasi rischio di doppia imposizione, là dove ha riconosciuto allo Stato membro di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di protezione ambientale, a norma dell’art. 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva n. 2003/96 (punto 31 della medesima sentenza). L’art. 14 della direttiva n. 2003/96, nella parte in cui stabilisce l’esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, ha effetto diretto, nel senso che può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali (Corte giust. 17 luglio 2008, Flughafen Koln/Bonn GmbH, C- 226/07), sicché occorre che la finalità ambientale perseguita per la tassazione, in deroga alla regola dell’esenzione, sia chiaramente espressa dal legislatore nazionale. Vale inoltre ricordare che la Corte di Cassazione Sez V con sentenza n. 27428 del 14 ottobre 2025 ha ribadito che ARISGAM non possiede alcuna finalità ambientale quindi non è compatibile con il quadro unionale delle accise.

La circolare 32/2025 dell’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) del 2 dicembre 2025 fornisce ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica introdotte con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante “revisione delle disposizioni in materia di accise e in merito alle addizionale regionale sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa riporta che partire dal 1° gennaio 2026 :

– devono intendersi assoggettati all’imposizione regionale di che trattasi i consumi di gas naturale per combustione rispetto ai quali trova applicazione l’aliquota d’accisa “per usi domestici”;

– nulla è innovato per quanto concerne l’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva sulle utenze esenti;

– con riferimento alla presentazione della dichiarazione afferente all’anno d’imposta 2025, nonché per quanto concerne il versamento della rata relativa al mese di gennaio 2026 trovano applicazione le disposizioni transitorie di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 43/2025;

– le modalità dichiarative definite all’art. 26-ter (due dichiarazioni semestrali da presentare entro i mesi di settembre 2026, per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, e marzo 2027, per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2026) trovano applicazione anche per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo richiesto in relazione all’imposizione regionale in parola, fermo restando l’obbligo di trasmettere la dichiarazione alla regione competente, specificamente previsto dal comma 3 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 398/1990. Al riguardo si fa presente che nei tracciati e nei modelli di dichiarazione in corso di predisposizione è stata inserita una specifica sezione utile all’inserimento dei dati relativi all’addizionale e all’imposta sostitutiva di che trattasi

 

 

 

 

[1] Si riportano di seguito gli estremi della registrazione della ordinanza della Corte d’Appello di Milano: Reg. ord. n. 257 del 2025 pubbl. su G.U. del 14/01/2026 n. 2. Ordinanza del Corte d’appello di Milano  del 31/10/2025.