Arisgam: no finalità ambientale. Incompatibilità con il quadro generale delle accise

La Corte di Cassazione Sez V con sentenza n. 27428 del 14 ottobre 2025 ha ribadito che ARISGAM non possiede alcuna finalità ambientale quindi non è compatibile con il quadro unionale delle accise.
Cos’è ARISGAM? E’ l’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano.
Quali sono i riferimenti normativi dell’ARISGAM?
- E’ un’imposta istituita ai sensi della lett. b) dell’art. 6, comma 1, della l. 14 giugno 1990, n. 158 la quale ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi recanti “l’istituzione di una addizionale all’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all’art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15.
- In attuazione di tale delega, è stato emanato il d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, il cui art. 9 istituisce: “…un’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all’art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102 …”, nonché “un’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti da imposta erariale”.
- Con l’art. 10, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, l’ambito di applicazione dell’ARISGAM è stato esteso anche agli impieghi di gas metano da parte di imprese industriali ed artigiane escludendo però il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica.
- Tale esclusione non è venuta meno a seguito delle modifiche legislative intervenute sulla disciplina dell’accisa sul gas metano per effetto dell’art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Governo , per l’effetto, ha soppresso la previgente esenzione da accisa a favore del gas metano utilizzato nella “produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica”; tale impiego è stato, infatti, assoggettato ad imposizione senza, però, abrogare autonomamente l’esenzione dall’ARISGAM.
Per quanto riguarda la legge di bilancio 2026 si ricorda che nel suo articolo 34 è prevista “Soppressione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti”.
In merito alle finalità specifiche, accise e tutela ambientale si ricorda che, come già segnalato dalla giurisprudenza (Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n.19398), il legislatore dell’Unione ha operato la scelta d’imporre agli Stati membri la tassazione dell’energia prodotta e la correlativa esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità (tra varie, Corte giust., 7 marzo 2018, Cristal Union, C-31/17, punto 30), e non ha escluso qualsiasi rischio di doppia imposizione, là dove ha riconosciuto allo Stato membro di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di protezione ambientale, a norma dell’art. 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva n. 2003/96 (punto 31 della medesima sentenza). L’art. 14 della direttiva n. 2003/96, nella parte in cui stabilisce l’esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, ha effetto diretto, nel senso che può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali (Corte giust. 17 luglio 2008, Flughafen Koln/Bonn GmbH, C- 226/07), sicché occorre che la finalità ambientale perseguita per la tassazione, in deroga alla regola dell’esenzione, sia chiaramente espressa dal legislatore nazionale.