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Ravvedimento operoso e disposizioni doganali nazionali: brevi commenti alla circolare 38/2025 e all’istituto del ravvedimento operoso

 

Il ravvedimento operoso è l’istituto che consente all’operatore economico di pagare sanzioni ridotte attraverso la comunicazione dell’illecito all’Agenzia delle dogane.

Al riguardo la circolare 38/2025 pubblicata il 31 dicembre 2025 dall’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) chiarisce che:

  1. Il pagamento del tributo, dei relativi interessi e della sanzione non devono essere necessariamente contestuali. E’ quindi possibile il ravvedimento frazionato a condizione che: –  prima del pagamento degli interessi e della sanzione ridotta, avvenga il pagamento

integrale del tributo, giacché da l’importo degli interessi di mora dovuti dipende dal momento in cui il tributo viene pagato integralmente; — la misura della sanzione sia stabilita tenendo conto del momento in cui la stessa viene pagata e non del momento in cui è stato completato il pagamento del tributo.

  1. Il pagamento della sanzione a seguito di ravvedimento operoso può essere effettuato utilizzando nel campo della liquidazione della dichiarazione doganale esclusivamente i seguenti codici tributo, per l’importo così suddiviso: ▪ 430 (50% dell’importo); ▪ 432 (50% dell’importo).
  2. In caso di pagamento non contestuale della sanzione ridotta li uffici doganali provvederanno ad introitare la sanzione utilizzando sempre i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50% dell’importo;
  3. nessun atto autorizzativo preventivo dell’ufficio doganale è previsto dall’articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997, in quanto trattasi di adempimento spontaneo del contribuente che non necessita di alcuna valutazione preventiva dell’amministrazione finanziaria.

Per approfondimenti sul ravvedimento operoso si rimanda a:

  1. Ravvedimento, dogana e compliance: breve descrizione del documento di ricerca “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso”;
  2. Ravvedimento operoso, principio di proporzionalità e autotutela: considerazioni di compliance;
  3.  Cumulo giuridico, proporzionalità della sanzione e compliance doganale: circolare 25/2023 agenzia delle dogane e monopoli