Il contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Circolare 37/2025

La circolare 37/2025 dell’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) contiene chiarimenti su contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi previsto dalla legge di bilancio 2026 all’articolo 1, commi da 126 a 129. Si tratta di una norma che avrà un forte impatto sull’e-commerce anche di prodotti alcolici importati (Fiscalità e commercio internazionale del vino e delle bevande alcoliche: Dogane, IVA, accise e strategie di export ).
Quando si applica il contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi? Tale contributo si applica nei seguenti casi:
– Alle spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
– Alle spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
– Alle spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Cosa succede per la liquidazione del contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi per le dichiarazioni ordinarie (tracciato H1)?
Per le dichiarazioni ordinarie, nelle quali è prevista la liquidazione dei tributi inerenti alle merci da importare, i dichiaranti provvederanno a liquidare anche il contributo in esame. La soglia per definire la spedizione di modico valore è quella di 150 euro calcolata secondo le norme unionali del valore in dogana.
Invece, per le dichiarazioni semplificate (tracciato H7) il valore intrinseco viene determinato secondo i seguenti criteri:
a) per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, fatto salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura, ed escludendo qualsiasi altra imposta e qualsiasi altro onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente;
b) per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma CDU (codice doganale unionale), il contributo per le dichiarazioni semplificate (H7) verrà dichiarato, contabilizzato e pagato dai dichiaranti su base quindicinale e,
in particolare, il periodo per la contabilizzazione viene fissato come segue:
- Prima quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 1° al 15 del mese.
- Seconda quindicina: dichiarazioni semplificate (H7) registrate dal 16° giorno fino all’ultimo giorno del mese.