Rappresentanza diretta, AEO e riforma doganale ex decreto 141/2024
La circolare 22/2025 pubblicata dall’Agenzia delle dogane e monopoli il 2 settembre 2025 in materia di rappresentanza diretta nell’ambito del nuovo contesto (riforma dogane & accise) creato dal decreto legislativo n.141/2024.
La rappresentanza in dogana può essere:
- Diretta: il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona; tale tipologia è subordinata al rilascio di un’abilitazione.
- Indiretta: il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. Nessuna condizione è prevista per l’esercizio della rappresentanza “indiretta”.
In caso di operatore economico non stabilito in UE può nominare solo il rappresentante indiretto il quale non può nominare, a sua volta, una terza persona come rappresentante doganale; quest’ultimo non agirebbe per conto dell’effettivo importatore della merce.
L’abilitazione all’esercizio della rappresentanza diretta richiede la manifestazione della volontà e la prova del possesso di uno dei seguenti requisiti:
- patente di spedizioniere doganale.
- dell’autorizzazione all’esercizio del Centro di Assistenza Doganale (C.A.D.) presentata alla
Direzione Territoriale competente;
- autorizzazione AEO.
Inoltre, la circolare 22/2025 sottolinea che la richiesta per l’esercizio della rappresentanza diretta in dogana impone all’ufficio locale della dogana di verificare che l’istante rispetti i seguenti requisiti “ a) l’assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui al successivo articolo 33, comma 1, lett. c) e d); b) l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, c) il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente
connesse all’attività di rappresentante, fissati con provvedimento dell’Agenzia” che vengono richiesti all’AEO per descrivere e giustificare le proprie affidabilità doganale e diligenza qualificata.
Il requisito del rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali è assolto se “…nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta. In particolare, un numero pari ad almeno il 30% annuo delle suddette 300 dovrà consistere in dichiarazioni doganali per il regime di immissione in libera pratica. Non rientrano nel conteggio del richiesto 30% annuo le dichiarazioni semplificate di importazione (H7) per merci di modico valore...” e “…il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia...”.