Circolare 14/2025: chiarimenti in merito al contrabbando, sanzioni amministrative, aggravanti e confisca forniti dall’Agenzia delle dogane

La circolare 14/2025 pubblicata in data 17 giugno 2025 dall’Agenzia delle dogane e monopoli su “d.lgs 12 giugno 2024 n.81-disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzione tributarie- modifiche al d.lgs 26 settembre 2024 n.141, recante “disposizioni nazionali, complementari al codice dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi” fornisce chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:
- Modifiche al comma 1 dell’articolo 96 – Soglie distinte tra dazio e diritti di confine diversi dal dazio. Secondo l’atto di prassi in esame “il legislatore ha provveduto a differenziare, a seconda della tipologia di diritto di confine, le soglie al di sotto delle quali si configura l’ipotesi di illecito amministrativo in luogo della più grave fattispecie penale”. In particolare, il nuovo articolo 96 stabilisce che, in assenza di circostanze aggravanti-previste dall’articolo 88 del decreto legislativo 141/2024-una condotta dell’operatore economico assume rilevanza penale se supera i seguenti limiti: “ a) l’ammontare dei diritti di confine a titolo di dazio doganale dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 10.000; b) l’ammontare complessivo dei diritti di confine diversi dal dazio dovuti o indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione sia superiore a euro 100.000.”. Viene ribadito che la normativa doganale non consente, in linea generale, la compensazione diretta tra tributi diversi in eccesso e tributi in difetto.
- Modifiche al comma 13 dell’articolo 96 – Confisca nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte . Se è l’operatore economico a presentare una richiesta di revisione della dichiarazione infedele prima dell’accertamento formale da parte dell’autorità doganale, non si applicano sanzioni e confisca.
- Modifiche al comma 14 dell’articolo 96 – Diritti di confine indebitamente percepiti o richiesti : l’apparato sanzionatorio comprende sia i diritti dovuti sia quelli richiesti a rimborso;
- Articolo 88 – Modifiche delle soglie monetarie per le aggravanti: la circostanza aggravante viene applicata nel momento in cui si registra il superamento di una soglia monetaria. Per i dazi doganali si hanno le seguenti soglie: 1) fino a 10.000 euro [illecito amministrativo]; 2) contrabbando punibile con la sola multa [dal 10.001 a 50.000 euro]; 3) Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione fino a 3 anni [dal 50.001 a 100.000 euro]: 4) [da 100.001 euro]. Per diritti di confine diversi dal dazio (iva, accise) si hanno le seguenti soglie: 1) Illecito amministrativo [fino a 100.000 euro]; 2 Contrabbando punibile con la sola multa [da 100.001 a 200.000 euro]: 3 Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione fino a 3 anni [da 200.001 a 500.000 euro]; 4 Contrabbando punibile con la multa in aggiunta alla reclusione da 3 a 5 anni [da 500.001 euro].
- Modifiche all’articolo 112 – Estinzione del reato – Cause di non punibilità. In merito all’estinzione del reato punibile con la sola multa il legislatore: 1) ha introdotto il termine oltre il quale il contribuente non può più provvedere al pagamento per l’estinzione del reato da versare prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; 2), ha introdotto una modifica di coerenza con le restanti norme delle disposizioni nazionali complementari sostituendo il termine “tributi” con “diritti di confine”.
- Modifiche all’articolo 118 – Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate . Vengono previste le seguenti condizioni per il riscatto: 1) non è possibile attivare tale istituto nei casi in cui la confisca sia stata disposta dall’autorità giudiziaria; 2) non è ammissibile nei casi in cui si tratta di beni la cui fabbricazione, detenzione, possesso o commercializzazione è vietata per legge, come nel caso di armi, stupefacenti o prodotti contraffatti.
Infine, come tutti gli altri articoli sopra commentate, ha effetto retroattivo la disposizione che aumenta la soglia di applicazione della sanzione amministrativa rispetto a quella penale per iva e altri diritti; si legge infatti: “ una sanzione amministrativa in luogo di quella penale, essa trova applicazione retroattiva per tutte le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche in argomento, ancorché accertate successivamente, nonché, più in generale, ai procedimenti ancora in corso o non ancora definiti con decisione definitiva”.
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