Solo la prescrizione blocca le pretese della dogana. Il ritiro dell’ITV implica la riattivazione dell’obbligazione doganale

La Corte di giustizia UE Sezione VII del 30 aprile 2025 C-330/24 dichiara che, in virtù del comma 7 dell’articolo 116 del Codice doganale UE, l’ITV rilevatasi poi errata può essere revocata determinando, per l’effetto, il ripristinarsi dell’obbligazione doganale. Solo la prescrizione annuale blocca le pretese della dogana.
In quest’ottica, l’articolo 28 del codice doganale UE prevede che una decisione favorevole è revocata o modificata se non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione. Alla luce di tale disposizione, la Corte ha già dichiarato, in materia di informazioni tariffarie vincolanti, che, qualora un’interpretazione da parte delle autorità doganali delle disposizioni di legge applicabili alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi risulti errata, tali autorità hanno il diritto di revocare la loro decisione modificando la classificazione tariffaria. Ciò vale a seguito sia di un errore di valutazione sia di un’evoluzione delle nozioni in materia di classificazione tariffaria (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2004, Timmermans Transport e Hoogenboom Production, C‑133/02 e C‑134/02, EU:C:2004:43, punti 24 e 25).
E’, poi, interessante ricordare il punto 19 della sentenza in commento perché evidenzia un approccio generale del processo di interpretazione della norma unionale: “ occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, punto 14; del 9 luglio 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, punto 33, e del 21 dicembre 2021, Trapeza Peiraios, C‑243/20, EU:C:2021:1045, punto 32)”. Quindi, se c’è divergenza d’interpretazione di una norma unionale, bisogna far riferimento all’economia generale e alle finalità della normativa di cui essa fa parte.
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