Vino biologico: compliance per produzione, importazione e commercializzazione

Il Decreto MIPAF del 20 maggio 2022 reca disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
All’articolo 8 sulla produzione di vino, prevede che : “ Al fine di verificare la disponibilità dei prodotti e delle sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli per i quali, nell’Allegato V, Sezione A2, Parte D del regolamento (UE) 2021/1165, è previsto nella colonna ‘Condizioni e limiti specifici’ che siano ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili, l’operatore o gruppo di operatori si attiene alla procedura descritta nell’allegato 5 al presente decreto”.
In particolare, l’Allegato V, Sezione A2, Parte D del regolamento (UE) 2021/1165 dispone l’elenco dei “prodotti e sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici del settore vitivinicolo di cui all’allegato II, parte VI, punto 2.2, del regolamento (UE) 2018/848” i quali sono: aria, ossigeno gassoso (E 948, CAS 17778- 80-2 ), argon, azoto, biossido di carbonio, pezzi di legno di quercia, acido tartarico, acido lattico, tartrato di potassio L, bicarbonato di potassio, carbonato di calcio, solfato di calcio, anidrite solforosa, bisolfito di potassio, metabisolfito di potassio, carbone per uso enologico, acido L-ascorbico, idrogeno fosfato di diammonio, cloridrato di tiammina, autolisati di lievito, scorze di lieviti, lieviti inattivati, gelatina alimentare, proteina del frumento, proteina dei piselli, proteine di patate, colla di pesce, caseina, caseinati di potassio, albumina, bentonite, biossido di silicio, tannini, chitosano derivato da Aspergillus niger, estratti proteici di lieviti, alginati di potassio, tartarato acido di potassio, acido citrico, acido metatartarico, gomma arabica, mannoproteine di lieviti, pectinaliasi, pectina metilesterasi, poligalatturonasi, emicellulasi, cellulasi, lieviti per vinificazione, batteri acido-lattici, citrato di rame, resina di pino d’Aleppo, fecce fresche,
Il quadro generale della produzione di vino biologico è fornito dal regolamento 2018/848 del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
La produzione di vino biologico, realizzata in conformità alle disposizioni dell’allegato II parte IV regolamento 2018/848 del 30 maggio 2018, deve rispondere ai seguenti principi: mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità, prevenire e combattere l’impoverimento in sostanza organica, la compattazione e l’erosione del suolo e nutrire i vegetali soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo; ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna; riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento; tutelare la salute dei vegetali mediante misure preventive; stimolare e difendere la biodiversità.
Gli operatori devono garantire che i prodotti biologici e i prodotti in conversione siano raccolti, imballati, trasportati e immagazzinati in conformità delle norme stabilite nell’allegato III del regolamento 2018/848.
In generale, il logo di produzione biologica dell’Unione europea, richiede che nello stesso campo visivo del logo compaia, e prenda a seconda dei casi una delle forme di seguito indicate, un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:
- a) Agricoltura UE quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione;
- b) Agricoltura non UE quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;
- c) Agricoltura UE/non UE, quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell’Unione e in parte in un paese terzo.
C’è poi l’obbligo di certificazione in virtù del quale, prima di immettere sul mercato prodotti come «biologici» o «in conversione» o prima del periodo di conversione, gli operatori e i gruppi di operatori che producono, preparano, distribuiscono o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo
Con riferimento al settore enologico va ricordato che il vino biologico importato può essere importato a condizione di dimostrare l’osservanza delle disposizioni del regolamento UE 2018/848; il compito di verificare tale compliance è attribuito all’Agenzia delle Dogane e Monopoli.