accise e imposte di consumo,  energie rinnovabili

Oneri generali di sistema (OGSE): rimborso IVA solo nei confronti del cedente o fornitore

Gli oneri generali di sistema sull’energia elettrica ancora rappresentano oggetto di attenzione della giurisprudenza nonostante i chiarimenti sulla natura giuridica (non si tratta di accise).

La Corte di Cassazione con la sentenza n.6733 emessa dalla propria Sezione V in data 14 marzo 2025 valutava la richiesta di una società contribuente di rimborso dell’IVA applicata sugli oneri generali afferenti al sistema elettrico (cd. OGSE).

Questa richiesta viene valutata rispetto al quesito: esiste un diritto sostanziale del cessionario/committente (consumatore finale) a proporre l’azione di ripetizione di un’imposta non dovuta, direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria? Tale diritto può essere esercitato dal consumatore finale che, per natura delle prestazioni erogate, non può neutralizzare l’IVA attraverso la detrazione?

Sulla scorta dei principi unionali di equivalenza ed effettività, nel caso in cui il rimborso dell’IVA divenga impossibile o eccessivamente difficile, gli Stati membri devono prevedere, in ossequio al principio di effettività, gli strumenti necessari per consentire a tale destinatario di recuperare l’imposta

Questo principio generale deve essere letto nel senso che il consumatore finale è legittimato ad esercitare la propria azione nei confronti del proprio cedente/fornitore. Infatti, nella sentenza in commento, la Cassazione ha evidenziato come: “ Il difetto di legittimazione del consumatore finale ad agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, fatte salve le ipotesi di impossibilità od eccessiva difficoltà ad ottenere il rimborso direttamente dal fornitore, che discende dalle citate pronunce e costantemente affermata da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 34957/2021; Cass. n. 2422072023), ha trovato deroga nella sentenza della Corte di giustizia unionale da ultimo richiamata (sentenza 11 aprile 2024 Gabel Industria Tessile, C- 316/22) che ha affermato che «Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell’onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un’imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un’azione civilistica per la ripetizione dell’indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell’imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell’ambito di tale azione, in ragione dell’impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati”.

Inoltre, si ricordano sul medesimo argomento le sentenze della Cassazione n.6740 del 14 marzo 2025, n.7253 del 18 marzo 2025, n.7219 del 21 marzo 2025.

Infine, si ricorda che gli oneri generali di sistema sono componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e possono essere divisi in due categorie: oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione ASOS; Rimanenti oneri generali ARIM.

  • Si ricordano le componenti perequative UC3 (previste a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh) e UC6 (a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. La UC6 è espressa in centesimi di euro/KW e centesimi di euro/kWh per i domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di euro/pp e centesimi di euro/kWh).