Origine non preferenziale: trasformazione sostanziale anche in assenza di cambiamento di voce effettuata con lavorazione a freddo

L’origine non preferenziale o made in può essere determinata in relazione ad una trasformazione sostanziale realizzata con una lavorazione a freddo (non prevista dalla regola) e senza che vi sia un cambiamento di voce doganale.
Vale la pena chiedersi cos’è l’origine non preferenziale?
L’origine non preferenziale e cioè la nazionalità economica di un bene rappresenta la caratteristica principale per l’applicazione di misure antidumping e di natura extrafiscale (per esempio: CBAM, EUDR, misure restrittive e sanzioni).
L’origine non preferenziale è determinata attraverso regole d’origine stabilite dalla WTO e dal regolamento delegato 2446/2015 nell’allegato 22-01.
I prodotti possono essere interamente ottenuti in un territorio doganale oppure possono richiedere il coinvolgimento di più territori doganali.
In questo secondo caso, l’origine non preferenziale o commerciale si determina, in termini generali, quando ricorrono i seguenti elementi:
ELEMENTI DI NATURA OGGETTIVA:
- Lavorazione sostanziale;
- processo economicamente giustificato;
- assenza delle operazioni minime
ELEMENTO DI NATURA SOGGETTIVA:
- operazioni effettuate presso un’impresa attrezzata allo scopo.
La Corte di Cassazione Sezione V n.322 del 07 gennaio 2026, in linea con la nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE 21 settembre 2023 in causa C 210-22, Stappert Deutschland GmbH e Corte di Giustizia, Sez IX con l’ordinanza del 2 settembre 2025 n. C‑827/24], ha stabilito che:
- è possibile che si abbia lavorazione sostanziale idonea a determinare l’origine della merce ex art. 60 CDU anche in assenza di cambiamento della voce principale anche se, formalmente, la regola d’origine stabilisce ciò;
- è altresì possibile che la lavorazione sostanziale – sottesa al cambiamento (se non della voce principale, comunque) della sottovoce – consista anche in un processo di lavorazione a freddo (oltreché a caldo), ben potendo anche la lavorazione a freddo (al pari dell’altra) comportare modifiche irreversibili delle proprietà fisiche delle merci sufficientemente incisive da imprimere loro sostanziali (e quindi essenziali) caratteristiche nuove, legittimanti l’attribuzione dell’origine doganale nel Paese o Territorio di siffatta trasformazione.
In termini di compliance doganale e gestione del MOG richiesto da Decreto legislativo 231/2001 è interessante ricordare che il questionario di autovalutazione per l’ottenimento dell’AEO nel quesito 1.3.2 richiede di : “…a) Fornire una panoramica sull’origine preferenziale o non preferenziale delle merci importate. b) Quali misure interne sono state attuate per verificare che il paese d’origine delle merci importate sia stato dichiarato correttamente? c) Descrivere il metodo utilizzato per il rilascio della prova delle preferenze e dei certificati d’origine per l’esportazione…”.
Inoltre, sempre ai fini della compliance è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione nel suggerire come l’importatore può provare la buona fede e l’adeguata diligenza professionale in caso di errori nell’origine non preferenziale (made in) delle merci importate.
APPROFONDIMENTI:
Commissione europea “Guida alle regole di origine non preferenziale” marzo 2022 ;