accise e imposte di consumo

Oneri generali di sistema (OGSE), IVA e rimborso. Un ulteriore analisi da parte della Cassazione

Gli oneri generali di sistema (OGSE) non sono accise. Sono tassati ai fini IVA e in caso di indebito pagamento è possibile l’esercizio del diritto alla ripetizione nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica/cedente/soggetto passivo.

Al riguardo, la Corte di Cassazione Sez.V con ordinanza n.6656 del 20 marzo 2026 ha ribadito che:

  1. gli oneri generali del sistema elettrico non posseggono natura tributaria e cioè non sono accise. Pertanto sono assoggettati all’IVA;
  2. in caso di IVA indebitamente corrisposta sulla fornitura di energia elettrica, il rimborso può essere richiesto da soggetto passivo che ricopre anche il ruolo di cedente del bene/servizio al cliente finale. L’utente cessionario è, invece, legittimato a chiedere il rimborso (attraverso il diritto di ripetizione di natura civilistica) al proprio cedente. Ciononostante, il cessionario che sia al tempo stesso soggetto passivo d’imposta può indirizzare nei confronti del fisco la propria pretesa relativa all’IVA versata in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati all’esercizio dell’attività economica[1].

Vale la pena ricordare che i rapporti in tema di IVA che discendono dal compimento di un’operazione imponibile sono tre e tra loro autonomi:

  1. a) l’uno tra l’Amministrazione finanziaria e il cedente, relativamente al pagamento dell’imposta;
  2. b) l’altro tra il cedente ed il cessionario, in ordine alla rivalsa;
  3. c) un altro ancora tra l’Amministrazione ed il cessionario, soggetto IVA.

[1] Si riporta un interessante passaggio dell’ordinanza in commento: “…Con riguardo a tale assetto la giurisprudenza unionale ha affermato che “in mancanza di disciplina comunitaria in materia di domande di rimborso delle imposte, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire i requisiti al ricorrere dei quali tali domande possano essere presentate, purché i requisiti in questione rispettino i principi di equivalenza e di effettività, cioè non siano meno favorevoli di quelli che riguardano reclami analoghi di natura interna e non siano congegnati in modo da rendere praticamente impossibile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (CGUE, sentenze 17 giugno 2004, causa C-30/02, Recheio — Cash & Carry, Racc. pag. I-6051, punto 17, e 6 ottobre 2005, causa C-291/03, MyTravel, Racc. pag. I-8477, punto 17)» (così CGUE, 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05, p. 37; da ultimo, CGUE, 11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile, C-316/22, p. 33). Si è quindi affermato che “i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano ad una legislazione nazionale, quale quella in esame nella causa principale», ovvero quella italiana, «secondo cui soltanto il prestatore di servizi è legittimato a chiedere il rimborso delle somme indebitamente versate alle autorità tributarie a titolo di IVA, mentre il destinatario dei servizi può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito nei confronti del prestatore…”