accise e imposte di consumo,  energie rinnovabili

Oneri generali sistema elettrico (OGSE): alcune riflessioni

Gli oneri generali del sistema elettrico (OGSE) sono “componenti tariffarie il cui gettito, di natura parafiscale, è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico” (come indicato dal Documento di consultazione AEEGSI [ARERA] 255/2016/R/eel del 24 maggio 2016).

Finanziano il mantenimento del sistema elettrico nazionale ed evitano l’impiego di risorse proprie dello Stato.

In particolare, gli OGSE generano un gettito trasferito a:

  • CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali);
  • GSE (Gestore servizi energetici).

Vengono raccolti attraverso la bolletta elettrica e versati secondo i seguenti componenti:

  • ASOS: oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, in sostanza corrisponedenti alla sopra descritta componente A3
  • ARIM: rimanenti oneri generali (produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; messa in sicurezza del nucleare, misure di compensazione territoriale,  agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario, sostegno alla ricerca di sistema, bonus elettrico, integrazioni delle imprese elettriche minori, promozione dell’efficienza energetica) ;
  • UC3: a copertura degli squilibri dei sistemi di perequazione dei costi di trasporto dell’energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, nonché dei meccanismi di integrazione, espressa in centesimi di euro/kWh.
  • UC6: a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio. La UC6 è espressa in centesimi di euro/KW e centesimi di euro/kWh per i domestici, mentre per gli altri utenti è espressa in centesimi di euro/pp e centesimi di euro/kWh.

Come già indicato, il Massimario della Corte di Cassazione è chiamato ad esprimersi sulla natura giuridica degli OGSE e cioè deve stabilire se gli OGSE sono un tributo o un corrispettivo di natura non fiscale e, pertanto, sottoposto a IVA.

In particolare, i giudici dovranno esprimersi se gli oneri generali di sistema sono delle imposte di consumo sull’energia elettrica e il gas che rientrerebbero nella fattispecie delle accise.

D’altronde, come indicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea ( sezione IX) nella sentenza C-189/15 del  18 gennaio 2017 ha affermato che, sebbene sia necessario un approfondimento da parte del giudice italiano, gli OGSE sono tributi indiretti e sono riconducibili alla fattispecie delle accise e imposte di consumo.

Ha specificato che

  • “…si deve tuttavia ricordare che la qualificazione di un’imposta, tassa, dazio o prelievo con riferimento al diritto dell’Unione incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale (v. sentenze del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, punto 107, e del 24 giugno 2010, P. Ferrero e C. e General Beverage Europe, C‑338/08 e C‑339/08, EU:C:2010:364, punto 25)…”ed ancora:
  • “…la circostanza che i corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema elettrico non siano versati al bilancio generale nazionale bensì, come fatto presente dal governo italiano, siano trasferiti sui conti di gestione istituiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, al fine di essere destinati a determinate categorie di operatori per utilizzi specifici, non può, di per sé, escludere che gli stessi rientrino nell’ambito del settore della fiscalità (v., per analogia, sentenza del 15 aprile 2010, CIBA, C‑96/08, EU:C:2010:185, punto 23)…”
  • “…diritti del genere si ripercuotono tipicamente sul consumatore finale del bene o del servizio fornito venendo inclusi nell’importo indicato nella fattura indirizzata a quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza del 14 gennaio 2016, Commissione/Belgio, C‑163/14, EU:C:2016:4, punto 39)…”

La corte Costituzionale ha già definito come individuare le prestazioni patrimoniali da definire come tributo.