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Oneri generali di sistema (OGSE), IVA e rimborso. Un ulteriore analisi da parte della Cassazione
Gli oneri generali di sistema (OGSE) non sono accise. Sono tassati ai fini IVA e in caso di indebito pagamento è possibile l’esercizio del diritto alla ripetizione nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica/cedente/soggetto passivo. Al riguardo, la Corte di Cassazione Sez.V con ordinanza n.6656 del 20 marzo 2026 ha ribadito che: gli oneri generali del sistema elettrico non posseggono natura tributaria e cioè non sono accise. Pertanto sono assoggettati all’IVA; in caso di IVA indebitamente corrisposta sulla fornitura di energia elettrica, il rimborso può essere richiesto da soggetto passivo che ricopre anche il ruolo di cedente del bene/servizio al cliente finale. L’utente cessionario è, invece, legittimato a chiedere…
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Oneri generali sistema elettrico (OGSE): alcune riflessioni
Gli oneri generali del sistema elettrico (OGSE) sono “componenti tariffarie il cui gettito, di natura parafiscale, è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico” (come indicato dal Documento di consultazione AEEGSI [ARERA] 255/2016/R/eel del 24 maggio 2016). Finanziano il mantenimento del sistema elettrico nazionale ed evitano l’impiego di risorse proprie dello Stato. In particolare, gli OGSE generano un gettito trasferito a: CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali); GSE (Gestore servizi energetici). Vengono raccolti attraverso la bolletta elettrica e versati secondo i seguenti componenti: ASOS: oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92, in…