Istruzioni operative su accise, HVO e biodiesel

La circolare 31/2025 fornisce le istruzioni operative per il trattamento fiscale dell’HVO e dei biodiesel.
L’aliquota di accisa applicata ai biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti rimane invariata al valore originario di 617,40 € per mille litri; ciò rappresenta un’eccezione rispetto alla politica di allineamento delle aliquote di benzine e gasolio.
In questo contesto, la circolare 31/2025 risponde alla seguente domanda: come possono i biocarburanti e l’HVO godere dell’aliquota agevolata di 617,40 € per mille litri?
I biocarburanti e l’HVO devono soddisfare le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ovvero essere:
- conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione;
- prodotti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della citata direttiva invariata al valore.
L’aliquota ridotta è concessa solo per biocarburanti e HVO prodotti a partire da materie prime cosiddette avanzate ovvero double counting. Così, la distinzione del carico d’imposta dipende dalla qualificazione giuridica e dalla provenienza delle materie prime adoperate per la produzione. Di contro, sul piano oggettivo del prodotto finito, non sussiste differenza qualitativa tra le due tipologie di HVO e di biodiesel. Infatti, sia l’HVO ad aliquota ridotta sia l’HVO ad aliquota normale hanno ai fini dell’accisa la medesima classificazione doganale NC 2710 1942 ed analogo discorso è valido per le due tipologie di biodiesel, entrambe ascritte alla NC 3826 0010.
La seconda domanda cui la circolare 31/2025 risponde è la seguente: ci sono prescrizioni specifiche per il deposito fiscale e la circolazione di biocarburanti e HVO?
Le prescrizioni sul deposito e sulla circolazione di HVO (NC 2710 1942) e di biodiesel (NC 3826 0010), tal quali, al fine di garantirne l’accertamento alla produzione ed all’importazione nonché la corretta liquidazione dell’accisa da parte dei depositari autorizzati all’atto dell’immissione in consumo.
DEPOSITO BIODIESEL E HVO:
In primo luogo, bisogna ricordare lo stoccaggio promiscuo del biodiesel ad aliquota ridotta con quello ad aliquota normale. Si legge, che in “caso di co-lavorazione delle materie prime, si realizza, per motivi operativi, uno stoccaggio intrinsecamente e forzatamente promiscuo dei biocarburanti di che trattasi. A ciò si aggiunge che, la ristrettezza del numero di serbatoi disponibili presso la maggior parte dei depositi fiscali, rimarcata da tutte le maggiori Associazioni di Categoria di settore, rende oggettivamente non praticabile la separazione fisica dei biocarburanti di che trattasi, anche presso i depositi di mera distribuzione. Per i suddetti motivi, le due tipologie di ciascun biocarburante (ad aliquota normale e ad aliquota ridotta) potranno essere stoccate promiscuamente presso i depositi fiscali di produzione e di stoccaggio”
Si ricordano poi:
- contabilità separata: i depositari autorizzati sono obbligati alla tenuta di una distinta contabilità delle due tipologie (ad aliquota ridotta e ad aliquota normale) di HVO (NC 2710 1942) e di biodiesel (NC 3826 0010), sulla cui base necessariamente procedono alla liquidazione dell’accisa;
- registri di carico e scarico;
- obbligo di denuncia per l’installazione di serbatoi: obbligo dell’esercente di denunciare preventivamente all’UADM competente la modifica della destinazione d’uso dei serbatoi del proprio impianto, qualora intenda aggiungere ex novo o rimuovere lo stoccaggio dei biocarburanti di che trattasi. In tale evenienza, infatti, si rende necessario l’aggiornamento della licenza di esercizio.
Allo scopo di favorire la distinzione la distinzione vengono individuati le seguenti CADD da adoperare insieme a i codici CPA (Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività) e NC (nomenclatura combinata):
In particolare:
o la CADD S182, già istituita con riferimento all’HVO tal quale[6], sarà riferita ai biocarburanti
ad aliquota normale, vale a dire attualmente 632,40 €/m3;
o la CADD S187 sarà riferita ai biocarburanti ad aliquota ridotta, vale a dire 617,40 €/m3.
Pertanto, le combinazioni da utilizzare per identificare l’HVO ed il biodiesel sono le seguenti:
- CPA E430 NC 2710 1942 CADD S182 – per l’HVO ad aliquota normale;
- CPA E430 NC 2710 1942 CADD S187 – per l’HVO ad aliquota ridotta;
- CPA E910 NC 3826 0010 CADD S182 – per il biodiesel ad aliquota normale;
- CPA E910 NC 3826 0010 CADD S187 – per il biodiesel ad aliquota ridotta.
Per le ghost station presso le quali è erogato l’HVO, alla relativa IDGiacenza fiscalmente rilevante, sarà associata dall’UADM competente oltre che la combinazione CPA E430 NC 2710 1942 CADD S182 anche la nuova combinazione CPA E430 NC 2710 1942 CADD S187.
MISCELAZIONE DI BIODIESEL E HVO:
In caso di miscelazione di HVO o di biodiesel con gasolio (NC 2710 1944 o NC 2710 2011) il depositario è tenuto ad effettuare due distinte comunicazioni telematiche, una relativa al biocarburante ad aliquota normale, l’altra relativa al biocarburante ad aliquota ridotta, riportando in ciascuna comunicazione, rispettivamente, il quantitativo di biocarburante dell’una o dell’altra tipologia rispettivamente addotto alla miscelazione. I quantitativi sono indicati nel verbale di miscelazione.
IMPORTAZIONE DI BIODIESEL E HVO:
I biocarburanti di importazione sono contabilizzati nell’una o nell’altra tipologia a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato ricevente, sulla base delle informazioni risultanti dalla dichiarazione doganale (quantità, qualità – NC, valore ed origine) nonché di ogni altra informazione fiscale o commerciale a disposizione del medesimo depositario.
CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BIODIESEL E HVO:
i biocarburanti ricevuti da altri SM sono contabilizzati nell’una o nell’altra tipologia sempre a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato ricevente sulla base delle informazioni risultanti dal relativo e-AD nonché di ogni altra informazione commerciale a disposizione del medesimo depositario.
CIRCOLAZIONE DI BIODIESEL E HVO:
In ciascun e-AD o e-DAS emesso, la tipologia di biocarburante è identificata con riferimento alle combinazioni sopra indicate in modo tale che il relativo quantitativo possa essere debitamente scaricato dal corrispondente registro.
Restano, ovviamente, ferme le regole di compilazione relative agli e-AD e agli e-DAS multiprodotto , in caso di spedizione con un unico mezzo di trasporto di entrambe le tipologie di biocarburante.
DEPOSITI COMMERCIALI:
L’esercente del deposito commerciale identifica il prodotto con riferimento alla combinazione prevista per il biocarburante ad aliquota ridotta, vale a dire:
– per l’HVO: CPA E430 NC 2710 1942 CADD S187;
– per il biodiesel: CPA E910 NC 3826 0010 CADD S187;
Espone al campo 110 del messaggio elettronico DE815 l’aliquota ridotta di accisa vigente alla data di emissione del documento. In merito alla distinta contabilizzazione delle due tipologie di biocarburante al pari di quanto prescritto per i depositari autorizzati e favorire la tracciabilità del prodotto fino all’effettivo consumo previsto.
L’esercente deposito commerciale autorizzato ad operare quale destinatario registrato di HVO o di biodiesel, in caso di ricezione di biocarburante in regime sospensivo è tenuto a liquidare l’accisa all’atto del ricevimento, applicando l’aliquota ridotta solo nel caso in cui abbia a sua disposizione le relative certificazioni di sostenibilità e le stesse risultino dall’e-AD utilizzato per il trasporto.