accise e imposte di consumo

Aspettando il SOAC…la responsabilità in materia di accise e svincolo irregolare

Il depositario autorizzato ha una responsabilità oggettiva nel caso di insorgenza dell’accisa anche in caso di svincolo irregolare. Questa responsabilità si inserisce nel modulo tributario dell’accisa che, secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione Sez. V n.16026 del 15 giugno 2025: “i fatti generatori [dell’accisa], per i prodotti che vi sono soggetti, sono la loro produzione o fabbricazione, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1995, mentre la loro immissione in consumo determina, ai sensi del successivo comma 2, l’esigibilità dell’imposta (Cass., Sez. V, 24 luglio 2020, n. 15862; Cass., Sez. V, 7 dicembre 2016, n. 25126); obbligato al pagamento dell’accisa è anche il titolare del deposito dal quale avviene l’immissione in consumo, non ravvisandosi […] alcuna distinzione tra deposito fiscale e commerciale (accisa assolta e non sospesa), ai fini del trattamento fiscale (Cass., Sez. V, n. 29203 del 2019)”.

In particolare, l’articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 504/1995 (TUA o testo unico accise) indica come soggetti responsabili in materia di accisa e cioè obbligati al pagamento di tali tributi:

a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento  o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;

  1. b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’articolo 8;

b-bis) in caso di irregolarità durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, il depositario autorizzato, lo speditore registrato o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento o nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;

  1. c) relativamente all’importazione e all’ingresso irregolare di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di ingresso irregolare, in solido, chiunque abbia partecipato a tale ingresso”.

Mentre il comma 4-bis dispone che: “In tutti i casi in cui vi siano più soggetti tenuti al pagamento dell’accisa, i medesimi sono responsabili in solido del debito d’imposta”.

Il depositario ha una responsabilità di natura oggettiva come affermato dalla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Corte giust., 7 settembre 2023, KRI, C-323/22, punto 56) poiché questa si basa non già sulla sua colpa dimostrata o presunta bensì sulla sua partecipazione a un’attività economica.

La responsabilità oggettiva è rinvenuta anche nei depositi commerciali di prodotti ad accisa assolta per i quali però si può verificare una debenza di IVA.

Il SOAC, come l’operatore economico autorizzato, è uno status giuridico che si inserisce in una politica generale di rafforzamento della compliance mediante l’attribuzione di maggiori semplificazioni agli operatori economici che maggiormente basano i propri comportamenti su correttezza, professionalità e trasparenza e che, per l’effetto, siano stati riconosciuti affidabili. E’ possibile pensare che sarà conferito attraverso l’autorizzazione come l’AEO.

Può farsi riconoscere quale soggetto obbligato accreditato ed avvalersi dei connessi benefici in termini di esonero, parziale od integrale, cauzionale e di specifiche semplificazioni operative e contabili calibrati al livello di affidabilità conseguito (Base, Medio o Avanzato, previo superamento del punteggio minimo previsto):

– l’esercente deposito fiscale (prodotti energetici, prodotti alcolici, tabacchi lavorati); – la società registrata o il soggetto autorizzato a sostituirla di cui all’art. 21, comma 6, TUA (carbone, lignite e coke);

– il venditore ovvero il soggetto che procede alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali ex art. 26, comma 7, TUA;

– il venditore ovvero il soggetto che procede alla fatturazione di energia elettrica ai consumatori finali ex art. 53, comma 1, TUA.

Invece,  restano escluse altre tipologie di soggetti obbligati d’accisa, così come gli esercenti operanti in altri settori d’imposta contemplati dal TUA (testo unico accise).

Il richiedente lo status di SOAC deve provare che ricorrono le seguenti condizioni soggettive: – sia in esercizio da almeno cinque anni continuativi in uno dei settori di attività ricompresi nel campo di applicazione del SOAC, decorrenti dalla data di rilascio della licenza o autorizzazione; – alla data di presentazione della richiesta, non sia stata esercitata nei suoi confronti l’azione penale per le fattispecie di cui all’art. 23, comma 6, TUA  e altresì, nel quinquennio antecedente la richiesta, non risulti destinatario di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi del c.p.p., per le fattispecie di cui all’art. 23, comma 6, TUA; – non sia sottoposto a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ovvero a procedure d’insolvenza e altresì non lo sia stato nell’ultimo quinquennio; – per le persone giuridiche o società, non risultino provvedimenti sanzionatori emanati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per le fattispecie di cui all’art. 23, comma 6, TUA. Vale la pena aggiungere che quest’ultimo  requisito troverà applicazione dal 1° luglio 2028. A tal ultimo proposito l’art. 4 del D.Lgs. n. 141/2024 (riforma doganale 2024), recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, che, come noto, ha integrato l’art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001.

Ai sensi di questo decreto legislativo hanno rilevenza eventuali sanzioni penali comminate alle persone che ne rivestono ruoli apicali (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione), nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (comma 2). Di conseguenza, la riscontrata carenza dei requisiti preliminari determina la manifesta inammissibilità dell’istanza prodotta, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste.

Invece, in caso di possesso dei requisiti per lo status di SOAC, si incardina il procedimento amministrativo di accreditamento che deve durare non oltre 120 giorni dal momento di accettazione dell’istanza.  L’Amministrazione doganale deve valutare durante il suddetto procedimento:

  • la conformità alle prescrizioni fiscali, da comprovare attraverso l’assenza di condotte integranti violazioni, gravi e ripetute, alla disciplina dell’accisa, dell’IVA e dei tributi doganali che abbiano dato luogo alla irrogazione di sanzioni amministrative (art.9-quinquies, comma 2, lettera e), TUA)  Quanto ai richiesti attributi di gravità e reiterazione di tali violazioni, gli stessi costituiscono oggetto di vaglio sulla base dei parametri di commisurazione selezionati dalla fonte primaria medesima (natura; entità; frequenza; dimensioni strutturali; volume d’affari) secondo canoni di proporzionalità; quest’aspetto deve essere dettagliato da un decreto ministeriale ad hoc. In genere, bisogna segnalare che l’assenza di gravi fattispecie di illecito amministrativo identifica uno dei requisiti soggettivi richiesti, ben più a monte, per la stessa istituzione del deposito fiscale di prodotti energetici (art. 23, comma 6, TUA), di prodotti alcolici (art. 28, comma 7 bis, TUA), di tabacchi lavorati (DM 22 febbraio 1999, n. 67) ossia per il riconoscimento della qualifica, di base, di depositario autorizzato.
  • la professionalità, ( è la condizione per cui il soggetto istante deve tra l’altro comprovare, attraverso la pregressa esperienza, il possesso di capacità tecniche adeguate al livello di operazioni usualmente svolte nell’esercizio degli impianti di prodotti sottoposti ad accisa);
  • l’organizzazione aziendale, ( si sostanza nelle modalità di gestione degli elementi essenziali dell’azienda, la disponibilità di struttura logistica per la movimentazione dei prodotti, la distribuzione dei ruoli e delle responsabilità gestorie, la dotazione di sistemi elettronici per il colloquio telematico con l’Agenzia e di contabilizzazione dei prodotti);
  • la solvibilità finanziaria, che va rapportata allo specifico settore di attività condotta ed alla sostenibilità del piano industriale predisposto per la gestione dell’impianto/esercizio ivi compresa la copertura dei costi di approvvigionamento;
  • la filiera di approvvigionamento, la quale viene ad assumere autonomo rilievo per la forte incidenza, sulla valutazione complessiva, dell’affidabilità fiscale della catena dei fornitori dei prodotti e dei cessionari intermedi.

I predetti cinque profili di affidabilità sono riferiti al periodo temporale che intercorre tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza e la data di conclusione dell’istruttoria, con facoltà per l’Agenzia di eseguire sopralluoghi presso i luoghi di svolgimento dell’attività d’impresa . Il provvedimento di riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato ha un’efficacia temporale di quattro anni salvo che l’attività di monitoraggio, conseguente all’instaurarsi di una relazione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria, rilevi il venir meno dei requisiti preliminari di ammissione o dei profili di affidabilità oppure la modifica del livello legato al punteggio numerico sintetico conseguito.

Infine, è auspicabile che:

  • vengano previste semplificazioni per l’operatore economico AEO che chiede il SOAC;
  • Vengano previste disposizioni di favore per l’economia circolare ed energie rinnovabili.