accise e imposte di consumo

Accise: decreto legislativo n.43 del 28 marzo 2025 ed esonero cauzione. La valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza

Il decreto legislativo n.43 del 28 marzo 2025 dispone la revisione delle disposizioni in materia di accise e, per l’effetto, modifica il TUA, testo unico delle accise, contenuto nel decreto legislativo 504 del 26  ottobre  1995.

Aggiorna la disciplina dell’esonero dalla cauzione ( fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, deposito titoli o danaro) che il titolare del deposito fiscale può chiede

In particolare, il suo articolo 1 comma lettera d) prevede che: “ d) all’articolo 6, comma 4, e’ aggiunto,  infine,  il  seguente periodo: «La facoltà di esonero di cui al quinto e sesto periodo  e’ esercitata  dall’Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli   previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti  di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti  e  sulla  base della verifica della valutazione storica, prospettica  e  comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti

Quindi, l’Amministrazione deve valutare l’operatore economico rispetto alle peculiarità della sua struttura organizzativa, alla sua capacità di pianificare lo sviluppo industriale e relazionarlo al benchmark.

La procedura di esonero è stabilita dalla circolare n.85 del 19 marzo 1997 Ministero delle Finanze la quale prevede al capitolo 7 lettera a) gli adempimenti degli operatori il principio dell’attivazione del procedimento amministrativo su istanza di parte: “ La  ditta   interessata  ad  ottenere  l’esonero   cauzionale  deve presentare  apposita istanza,  in  carta da  bollo, sottoscritta  dal legale rappresentante,  contenente la  denominazione della  ditta, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalita’ di chi la  rappresenta  legalmente.Nell’istanza  devono  altresi’  essere indicati gli impianti  di cui e’ titolare la ditta  e gli impianti di terzi  presso  i  quali  opera,  con i  relativi  codici  di  accisa,l’ubicazione degli  stessi, nonche’ l’ammontare  globale dell’esonero richiesto  sulla  base  della  normativa specifica  di  ogni  singolo tributo e gli importi parziali di detto esonero ripartiti per ciascun ufficio  finanziario. Nel  caso  in cui  non  sia possibile  indicare l’ammontare della  cauzione, ne’ specificare la  sua ripartizione per ufficio, la ditta deve motivare tale impossibilita’”.

Principio della affidabilità dell’operatore per cui “All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

1)  certificato del  competente  tribunale dal  quale risultino  il nominativo  del  legale  rappresentante   della  ditta  ed  i  poteri conferiti, nonche’ la insussistenza  di procedure esecutive singolari o concorsuali a carico della ditta stessa;

2) copia dell’ultimo bilancio,  comprendente lo stato patrimoniale,il conto economico (conto profitti  e perdite) e la nota integrativa,completo  delle   relazioni  degli  amministratori  e   del  collegio sindacale,  del  verbale  di approvazione  dell’assemblea  dei  soci,nonche’ della relazione di certificazione  da parte della societa’ di revisione, nel caso  in cui il bilancio della ditta  sia soggetto per legge a tale certificazione. Qualora si tratti di ditte individuali o di societa’ di persone (societa’  in nome collettivo e in accomandita semplice),  non   tenute  al  deposito  del   bilancio,  deve  essere presentata copia  del bilancio  riportato nel libro  degli inventari,nonche’ copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;

3) certificato della camera  di commercio competente per territorio contenente le rituali attestazioni sul conto della ditta.

Si fa  presente che, per effetto  della legge 29 dicembre  1993, n.580 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, concernente  il regolamento di  attuazione dell’art. 8  di detta legge in materia  di istituzione del registro  delle imprese previsto dall’art. 2188  codice civile,  la documentazione di  cui al  punto 2 deve  essere depositata  presso  il competente  ufficio del  registro delle imprese, istituito presso le camere di commercio.   L’istanza,   con  la   prescritta  documentazione,   va  presentata all’ufficio  competente  al rilascio  del  provvedimento  in base  al

criterio esposto al paragrafo 6.

  1. B) Adempimenti degli uffici.

Per stabilire se  la ditta e affidabile e  di notoria solvibilita’, dovranno essere  assunti utili  elementi di valutazione  attraverso i competenti uffici finanziari, acquisendone  i relativi pareri, avendo riguardo  alla correttezza  nella  gestione  dell’impresa, al  volume degli  affari  ed alla  eventuale  presenza  di precedenti  in  linea finanziaria a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali”.

La circolare sopra indicata aggiunge che: “ Particolare  attenzione,  ai  fini   di  cui  sopra,  va  riservata all’esame  del bilancio  (comprensivo, come  indicato in  precedenza, dello  stato   patrimoniale,  del   conto  economico  e   della  nota integrativa,  nonche’  delle  relazioni degli  amministratori  e  del collegio sindacale,  del verbale  di approvazione  dell’assemblea dei soci  e   della  relazione   di  certificazione  della   societa’  di revisione),  da  cui  dovranno   essere  ricavati  anche  gli  indici economicofinanziari necessari per una valutazione piu’ completa della gestione aziendale.   Le direzioni  compartimentali, per gli esoneri  di loro competenza, ricevuta l’istanza con la relativa documentazione e riconosciutane la regolarita’, procedono al rilascio del provvedimento di concessione o di  diniego  dell’esonero  cauzionale,  sulla  base  dei  criteri  in precedenza esposti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.