Accise: decreto legislativo n.43 del 28 marzo 2025 ed esonero cauzione. La valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza

Il decreto legislativo n.43 del 28 marzo 2025 dispone la revisione delle disposizioni in materia di accise e, per l’effetto, modifica il TUA, testo unico delle accise, contenuto nel decreto legislativo 504 del 26 ottobre 1995.
Aggiorna la disciplina dell’esonero dalla cauzione ( fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, deposito titoli o danaro) che il titolare del deposito fiscale può chiede
In particolare, il suo articolo 1 comma lettera d) prevede che: “ d) all’articolo 6, comma 4, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «La facoltà di esonero di cui al quinto e sesto periodo e’ esercitata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.»
Quindi, l’Amministrazione deve valutare l’operatore economico rispetto alle peculiarità della sua struttura organizzativa, alla sua capacità di pianificare lo sviluppo industriale e relazionarlo al benchmark.
La procedura di esonero è stabilita dalla circolare n.85 del 19 marzo 1997 Ministero delle Finanze la quale prevede al capitolo 7 lettera a) gli adempimenti degli operatori il principio dell’attivazione del procedimento amministrativo su istanza di parte: “ La ditta interessata ad ottenere l’esonero cauzionale deve presentare apposita istanza, in carta da bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la denominazione della ditta, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, le generalita’ di chi la rappresenta legalmente.Nell’istanza devono altresi’ essere indicati gli impianti di cui e’ titolare la ditta e gli impianti di terzi presso i quali opera, con i relativi codici di accisa,l’ubicazione degli stessi, nonche’ l’ammontare globale dell’esonero richiesto sulla base della normativa specifica di ogni singolo tributo e gli importi parziali di detto esonero ripartiti per ciascun ufficio finanziario. Nel caso in cui non sia possibile indicare l’ammontare della cauzione, ne’ specificare la sua ripartizione per ufficio, la ditta deve motivare tale impossibilita’”.
Principio della affidabilità dell’operatore per cui “All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) certificato del competente tribunale dal quale risultino il nominativo del legale rappresentante della ditta ed i poteri conferiti, nonche’ la insussistenza di procedure esecutive singolari o concorsuali a carico della ditta stessa;
2) copia dell’ultimo bilancio, comprendente lo stato patrimoniale,il conto economico (conto profitti e perdite) e la nota integrativa,completo delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell’assemblea dei soci,nonche’ della relazione di certificazione da parte della societa’ di revisione, nel caso in cui il bilancio della ditta sia soggetto per legge a tale certificazione. Qualora si tratti di ditte individuali o di societa’ di persone (societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice), non tenute al deposito del bilancio, deve essere presentata copia del bilancio riportato nel libro degli inventari,nonche’ copia dell’ultima dichiarazione dei redditi;
3) certificato della camera di commercio competente per territorio contenente le rituali attestazioni sul conto della ditta.
Si fa presente che, per effetto della legge 29 dicembre 1993, n.580 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581, concernente il regolamento di attuazione dell’art. 8 di detta legge in materia di istituzione del registro delle imprese previsto dall’art. 2188 codice civile, la documentazione di cui al punto 2 deve essere depositata presso il competente ufficio del registro delle imprese, istituito presso le camere di commercio. L’istanza, con la prescritta documentazione, va presentata all’ufficio competente al rilascio del provvedimento in base al
criterio esposto al paragrafo 6.
- B) Adempimenti degli uffici.
Per stabilire se la ditta e affidabile e di notoria solvibilita’, dovranno essere assunti utili elementi di valutazione attraverso i competenti uffici finanziari, acquisendone i relativi pareri, avendo riguardo alla correttezza nella gestione dell’impresa, al volume degli affari ed alla eventuale presenza di precedenti in linea finanziaria a carico della ditta e dei suoi rappresentanti legali”.
La circolare sopra indicata aggiunge che: “ Particolare attenzione, ai fini di cui sopra, va riservata all’esame del bilancio (comprensivo, come indicato in precedenza, dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, nonche’ delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, del verbale di approvazione dell’assemblea dei soci e della relazione di certificazione della societa’ di revisione), da cui dovranno essere ricavati anche gli indici economicofinanziari necessari per una valutazione piu’ completa della gestione aziendale. Le direzioni compartimentali, per gli esoneri di loro competenza, ricevuta l’istanza con la relativa documentazione e riconosciutane la regolarita’, procedono al rilascio del provvedimento di concessione o di diniego dell’esonero cauzionale, sulla base dei criteri in precedenza esposti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.