circular economy,  energie rinnovabili

TOSAP e infrastrutture per l’energia elettrica: si al regime agevolato.

La tassa per l’occupazione di suolo pubblico/canone per l’occupazione di suolo pubblico alternativamente richiesti dalla concessione ad installare nel sottosuolo cavi, canali e cunicoli per la produzione di energia elettrica deve essere calcolato in modo forfettario basato sul numero di utenze attivate[1]; si ricorda che dal 1° gennaio 2021 TOSAP e COSAP sostituite dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria il quale, in virtù dell’articolo 1 comma 831[2] della legge di bilancio 2000, conferma il trattamento forfettario che deve applicarsi alle infrastrutture per la trasmissione di energia elettrica (anche da fonti rinnovabili e per CER o comunità energetiche rinnovabili)

Si tratta di una norma che prevede un’agevolazione la quale deve essere considerata come una parte del contesto normativo della disciplina fiscale del settore della generazione elettrica: officina elettrica; aspetti catastali dell’officina elettrica; imposte di registro sui contratti.

Per quanto riguarda l’agevolazione in esame (trattamento forfettario della TOSAP ora canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) la Corte di Cassazione, Sezione V, con sentenza n.771 dell’11 gennaio 2025  ha enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di Tosap[ora canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria], alla società di produzione dell’energia elettrica  è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)“.

Tale regime agevolato si applica non solo alle occupazioni strumentali all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, ma pure alle occupazioni realizzate nell’esercizio di attività strumentali all’erogazione dei pubblici servizi ( si pensi, ad esempio, alle infrastrutture per il trasporto dell’energia). Infatti, gli impianti sotterranei che trasportano l’energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie verso la rete di trasmissione e quelle di distribuzione, al pari di tutti gli impianti che veicolano l’energia al sistema elettrico nazionale, sono direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete secondo la definizione utilizzata dal D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021, ricadendo, così, nel campo di applicazione delle tariffe agevolate. Ciò in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione. In particolare l’attività d’impresa svolta dalle società di produzione d’energia costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell’una, non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e per cui tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).

 

[1] Si può applicare il regime previsto dall’articolo 63 , comma 2, lettera f), del D.Lgs. n. 446 del 1997 ormai abrogato per cui: “ f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa  riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi; 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente; 5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Il canone è versato in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l’indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; g) applicazione alle occupazioni abusive di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusuve temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;  g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

[2] 831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria: Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50; Comuni oltre 20.000 abitanti: euro 1”.