free trade agreement

Accordo Cile e UE: regole operative avviso Agenzia dogane

L’ avviso dell’Agenzia delle dogane e monopoli pubblicato il 15 gennaio 2025 in merito all’ “entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile del 1 febbraio 2025. Regole e prove dell’origine preferenziale” informa che a decorrere dal 1º febbraio 2025 si applicano pertanto le seguenti modifiche:
NO CERTIFICATI EUR 1: ” I certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura rilasciate conformemente al precedente accordo di Associazione UE-Cile non saranno più accettate come prova dell’origine preferenziale per le merci importate o immesse in libera pratica”nell’Unione europea o in Cile a decorrere dal 1º febbraio 2025. A decorrere da tale data, le richieste di trattamento preferenziale devono basarsi su una dichiarazione di origine o sulla conoscenza dell’importatore”;
•  CASO DI NO CONOSCENZA DELL’IMPORTATORE : “Le richieste di trattamento preferenziale per i prodotti che al 1º febbraio 2025 siano in transito o custoditi temporaneamente in un deposito doganale o in zone franche nell’Unione europea o in Cile devono basarsi sulle dichiarazioni di origine, e non sulla conoscenza dell’importatore, come previsto dall’ITA”;
NO ESPORTATORE AUTORIZZATO SI REX: Il numero di autorizzazione riferito allo status di esportatore autorizzato, precedentemente inserito sulla base del pregresso Accordo di Associazione è sostituito, per gli esportatori unionali, dal numero REX. Di conseguenza, le dichiarazioni di origine per i prodotti originari dell’Unione riferite a spedizioni superiori a 6 000 EUR devono contenere il numero REX