Il nuovo sistema di approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche
Il regolamento UE 2024/1252 dell’11 aprile 2024 “che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020” è stato pubblicato il 3 maggio 2024.
Mira alla creazione di un quadro normativo europeo capace di garantire l’accesso dell’Unione a un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, anche favorendo l’efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore.
Istituisce i seguenti pilastri per raggiungere l’obiettivo di cui sopra:
- a) ridurre il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento relative alle materie prime critiche suscettibili di falsare la concorrenza e frammentare il mercato interno, in particolare individuando e sostenendo progetti strategici che contribuiscono a ridurre le dipendenze e a diversificare le importazioni e compiendo sforzi per incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione;
- b) migliorare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare il rischio di approvvigionamento connesso alle materie prime critiche;
- c) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell’Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell’ambiente e di sostenibilità, anche attraverso il miglioramento della loro circolarità.
Il regolamento regolamento UE 2024/1252 individua nel suo allegato I le materie prime strategiche (non trasformate, in qualsiasi fase di trasformazione e quando si presentano come un sottoprodotto di altri processi di estrazione, trasformazione o riciclaggio).
L’importazione rappresenterà un ambito di attività oggetto di monitoraggio per valutare la dipendenza dell’UE rispetto a un paese terzo. Si legge infatti “…diversificare le importazioni di materie prime strategiche dell’Unione al fine di garantire che, entro il 2030, il consumo annuo dell’Unione di ciascuna materia prima strategica in qualsiasi fase di trasformazione pertinente possa contare sulle importazioni da diversi paesi terzi o paesi o territori d’oltremare (PTOM) e che nessun paese terzo copra più del 65 % del consumo annuo dell’Unione di tali materie prime strategiche…”.
Inoltre, il testo normativo in esame riserva un’importanza centrale al principio della circolarità per il quale gli Stati membri devono: “… a) incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione; b) promuovere la prevenzione dei rifiuti e aumentare il riutilizzo e la riparazione di prodotti e componenti con un pertinente potenziale di recupero delle materie prime critiche; c) aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento di rifiuti che presentano un rilevante potenziale di recupero delle materie prime critiche, inclusi gli scarti metallici, e garantirne l’introduzione nel sistema di riciclaggio appropriato, al fine di massimizzare la disponibilità e la qualità del materiale riciclabile come fattore produttivo per gli impianti di riciclaggio delle materie prime critiche; d) aumentare l’uso di materie prime critiche secondarie, anche attraverso misure che tengano conto del contenuto riciclato nei criteri di aggiudicazione relativi agli appalti pubblici o incentivi economici per l’uso di materie prime critiche secondarie; e) aumentare la maturità tecnologica delle tecnologie di riciclaggio per le materie prime critiche e promuovere la progettazione circolare, l’efficienza dei materiali e la sostituzione delle materie prime critiche nei prodotti e nelle applicazioni, almeno inserendo azioni di sostegno a tal fine nell’ambito dei programmi nazionali di ricerca e innovazione; f) garantire che vi siano misure per dotare la propria forza lavoro delle competenze necessarie per sostenere la circolarità della catena del valore delle materie prime critiche, incluse misure per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione. g) ove i contributi finanziari devono essere versati dal produttore nel rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore stabiliti a norma del diritto nazionale, in conformità dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, promuovere la modulazione di tali contributi finanziari per incentivare il fatto che i prodotti contengano una quota maggiore di materie prime critiche secondarie recuperate dai rifiuti, riciclati in linea con le pertinenti norme ambientali stabilite nel diritto dell’Unione; h) adottare le misure necessarie per assicurare che le materie prime critiche che sono esportate una volta che abbiano cessato di essere rifiuti soddisfino le pertinenti condizioni di cui alla direttiva 2008/98/CE e ad altro pertinente diritto dell’Unione. i) se del caso, sostenere l’uso di norme di qualità dell’Unione per i processi di riciclaggio dei flussi di rifiuti contenenti materie prime critiche…”.
I magneti permanenti sono destinatari di un’attenzione specifica da parte del regolamento in esame giacchè questo dispone quanto segue: “…qualsiasi persona fisica o giuridica che immetta sul mercato dispositivi per la risonanza magnetica per immagini, generatori di energia eolica, robot industriali, veicoli a motore, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, anche se i motori elettrici sono integrati in altri prodotti, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere o lavastoviglie garantisce che tali prodotti rechino un’etichetta ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile che indica: a) se tali prodotti contengono uno o più magneti permanenti; b) qualora il prodotto contenga uno o più magneti permanenti, se tali magneti appartengono a uno dei tipi seguenti: i) neodimio-ferro-boro; ii) samario-cobalto; iii) alluminio-nichel-cobalto; iv) ferrite…”. Si tratta di un’etichetta capace di fornire chiarimenti in merito alla composizione delle parti riciclabili.
Infine, il regolamento in esame prevede una serie di date entro le quali gli stati membri devono adottare una serie di provvedimenti attuativi tra cui anche il sistema sanzionatorio.