compliance e AEO

Guida OECD sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile (Responsible Business conduct o RBC)

L’approfondimento di tematiche come la customs compliance AEO, modello di gestione ex D.lgs 231/2001, materie prime strategiche, CBAM, due diligence in materia di deforestazione ed impoverimento delle foreste, suggerisce di tenere in seria considerazione la guida sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile dell’OECD la quale mira a “…offrire…un supporto pratico volto all’implementazione delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, usando un linguaggio semplice per spiegare le raccomandazioni sul dovere di diligenza e le relative disposizioni…”. Tale diligenza rappresenta l’ossatura della condotta d’impresa responsabile (Responsible Business conduct o RBC)

Si rivolge, in particolare, alle seguenti categorie di soggetti:

  • Tutte le imprese multinazionali, a prescindere dalla struttura proprietaria, in tutti i settori e di tutte le dimensioni, che operano o sono insediate in Paesi aderenti alle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, ivi incluse le imprese multinazionali piccole e medie imprese (PMI).
  • Tutte le entità che formano parte di un gruppo di imprese multinazionali, la casa madre e le entità locali, ivi incluse le società controllate.
  • Le imprese multinazionali e nazionali sono soggette alle medesime aspettative in termini di condotta, ogniqualvolta per entrambe siano pertinenti le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

Coinvolge i seguenti ambiti: Diritti umani (per esempio il forced labour), Occupazione e relazioni industriali; Ambiente, Lotta alla corruzione, all’istigazione alla corruzione e alla concussione, Interessi del consumatore, Divulgazione di informazioni.

La Guida OECD sottolinea che il dovere di due diligence nei suddetti settori è preventivo, implica procedure e obiettivi molteplici, basato sul rischio (come l’AEO), dinamico (rispetto agli eventi che caratterizzano la vita dell’azienda), non trasferisce responsabilità, adeguato rispetto alle peculiarità dell’impresa. Il predetto dovere di due diligence è, altresì, alimentato da una comunicazione interna continuativa e da una capacità di incidere sui rapporti con soggetti esterni all’organizzazione aziendale.