compliance e AEO

Import, export e normativa su ozone depleting substances: aspetti di compliance e AEO

Il regolamento 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009, stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio e successiva fornitura di sostanze che riducono lo strato di ozono (ozone depleting substances). Disciplina anche:

  • L’ uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione di tale sostanze;
  • Le informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato, successiva fornitura e uso di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento dipende da tali sostanze.

Sebbene viga un generale divieto di importazione, produzione ed esportazione delle sostanze indicate dal regolamento suddetto, è possibile importare ed esportare a condizione che vi sia una licenza rilasciata dall’autorità nazionale competente e solo per specifici usi.

In materia di esportazione, le imprese devono adottare tutte le misure necessarie capaci di garantire che l’esportazione di sostanze che riducono lo strato di ozono: a) non costituisca un caso di commercio illecito; b) non abbia effetti negativi sull’attuazione delle misure di controllo previste dal paese di destinazione per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo; c) non causi un eccesso di restrizioni quantitative.

Il sistema delle licenze delle ODS è gestito attraverso portali dell’UE e trova chiarimenti nel:

  1. ODS Licensing System Manuale il quale insieme a regole tecniche segnala che
  • “….Il protocollo di Montreal è un accordo internazionale in materia di protezione dello strato di ozono. Il commercio di ODS è soggetto a restrizioni in base al protocollo e ai suoi successivi emendamenti. Gli emendamenti al protocollo prevedono restrizioni specifiche per diversi gruppi di sostanze. Un gruppo determinato di ODS può essere importato/esportato in un paese se quest’ultimo ha ratificato gli emendamenti pertinenti del protocollo di Montreal. Un paese potrebbe essere parte del protocollo per un gruppo di sostanze, ma non per un altro gruppo…”;
  • “…Tutte le importazioni ed esportazioni delle ODS sono soggette a una procedura di ottenimento di una licenza. La procedura viene avviata l’anno precedente l’importazione o esportazione prevista con la presentazione della relativa dichiarazione. Si conclude l’anno successivo all’importazione o all’esportazione con la presentazione delle relative relazioni…”
  • “…Vi sono cinque tipi di licenze di esportazione, a seconda della sostanza e dell’uso. Una spiegazione dei diversi tipi di licenza di esportazione è riportata nella parte VII del presente manuale. Tutte le licenze sembrano simili, a parte l’intestazione e alcuni campi singoli che compaiono solo in alcuni tipi di licenze…” e cioè: Esportazioni (a eccezione delle riesportazioni) di:
  • qualsiasi sostanza usata come materia prima;
  • qualsiasi sostanza usata come agente di fabbricazione;
  • HCFC come refrigeranti;
  • HCFC destinati alla manutenzione di navi e velivoli battenti bandiera non UE all’interno dell’UE;
  • HCFC come schiuma;
  • HCFC come solventi;
  • HCFC come sostanze antincendio
  1. la procedura informale di previo consenso informato (iPIC) è uno strumento istituito nell’ambito del protocollo di Montreal per prevenire il traffico illegale di ODS e per facilitare l’applicazione del protocollo di Montreal

la disciplina delle ODS rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione  delle linee Guida di Confindustria sulla costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (edizione 2021).

Tale documento interpretativo, giova evidenziare, prevede che il MOG (modello organizzazione e gestione) richiesto dal Decreto legislativo n.231/2021 si estenda anche alla “Gestione delle sostanze lesive dell’ozono” (articolo 3 legge 549/1993). Suggerisce di stabilire modalità e criteri per:

  • il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell’ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell’utilizzo e dismissione dell’asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

La gestione dei beni contenti sostanze che danneggiano l’ozono (frigoriferi, condizionatori, ecc) riguarda sia il fabbricante sia l’importatore. Quindi, è un’attività che deve essere inclusa nella gestione delle analisi, monitoraggio e piani di miglioramento previsti dall’AEO.

Infatti, tale autorizzazione doganale qualifica il proprio possessore come soggetto affidabile poiché capace di controllare, migliorare ed adeguare alla normativa tutti i processi che direttamente o indirettamente contribuiscono alla determinazione dell’obbligazione doganale.

Nella prospettiva di customs compliance AEO, l’autorità doganale si aspetta che le obbligazioni vengano adempiute attraverso una diligenza “qualificata” rispetto a:

  1. lo status soggettivo dell’agente: infatti, solo l’AEO può modificare l’aspetto soggettivo (qualifica del soggetto passivo-operatore economico) dell’obbligazione doganale. Pertanto, l’affidabilità riconosciuta richiede un impegno costante nel monitoraggio, adeguamento e correzione dei processi interni;
  2. al business e alla normativa a questo applicabile.