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F-Gas, import, export e sanzioni: alcune considerazioni sulla compliance doganale

L’importazione, esportazione e produzione di gas fluorurati a effetto serra e di beni contenenti tali sostanze sono attualmente normate dal regolamento UE 2024/573 del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

I gas fluorurati oggetto di attenzione sono: tetrafluorometano (perfluorometano, carbontetrafluoruro), esafluoroetano, ottafluoropropano (perfluoropropano), decafluorobutano (perfluorobutano), dodecafluoropentano (perfluoropentano), tetradecafluoroesano (perfluoroesano), ottafluorociclobutano, (perfluorociclobutano), perfluorodecalina, perfluoro-2-metilpentano, esafluoruro di zolfo, eptafluoroisobutironitrile, alcuni eteri, chetoni e alcoli fluorurati, alcuni  idro(cloro)fluorocarburi insaturi, alcune sostanze fluorurate usate come anestetici per inalazione, altre sostanze fluorurate.

L’aspetto sanzionatorio legato alla disciplina degli F-Gases è regolato dall’articolo 31 il quale prevede che “…gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare l’applicazione di tali sanzioni. Prima del 1° gennaio 2026, gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. 2. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e sono determinate tenendo debitamente conto di quanto segue, a seconda dei casi: a) la natura e la gravità della violazione; b) la popolazione umana o l’ambiente interessati dalla violazione, tenendo conto della necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente; c) le eventuali precedenti violazioni del presente regolamento da parte dell’impresa ritenuta responsabile; d) la situazione finanziaria dell’impresa ritenuta responsabile. 3. Le sanzioni comprendono: a) sanzioni amministrative pecuniarie in conformità del paragrafo 4; tuttavia, gli Stati membri possono inoltre, o in alternativa, ricorrere a sanzioni penali, purché siano altrettanto effettive, proporzionate e dissuasive delle sanzioni amministrative pecuniarie; b) confisca o sequestro, ritiro o rimozione dal mercato, oppure l’impossessamento da parte delle autorità competenti degli Stati membri di beni ottenuti illecitamente; c) divieto temporaneo di utilizzare, produrre, importare, esportare o immettere sul mercato i gas fluorurati a effetto serra o i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, in caso di infrazione grave o di recidiva…”.

E’ interessante notare che:

  1. C’è il richiamo al principio di proporzionalità;
  2. La sanzione comminata deve essere deve basarsi anche sui connotati e le caratteristiche del soggetto agente.

Gli altri commi del predetto articolo specificano che:

  1. “…In caso di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato o uso illeciti di gas fluorurati a effetto serra o di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno cinque volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione. In caso di recidiva entro un periodo di cinque anni, l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari ad almeno otto volte il valore di mercato dei gas o dei prodotti e delle apparecchiature in questione…”;
  2. “…Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, alle imprese che hanno superato la quota per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi loro assegnata a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, oppure loro trasferita a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, può essere assegnata soltanto una quota ridotta nel periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento. Il quantitativo della riduzione è pari al 200 % del quantitativo corrispondente al superamento. Se il quantitativo della riduzione è superiore al quantitativo da assegnare a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, come quota per il periodo di assegnazione successivo alla constatazione del superamento, in detto periodo di assegnazione non è assegnata alcuna quota e la quota per i periodi di assegnazione successivi è ridotta in modo analogo fino a detrazione dell’intero quantitativo. La riduzione o le riduzioni sono registrate nel portale F-Gas…”.

Rimanendo, in ambito sanzionatorio, è interessante segnalare che in Italia tale materia è regolata dal Decreto legislativo del 5 dicembre 2019 , n. 163 recante “…Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006…” il quale, però, si basa su una disciplina unionale abrogata.

Queste norme devono essere anche alla luce delle linee Guida di Confindustria sulla costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (edizione 2021).

Tale documento interpretativo, giova evidenziare, prevede che il MOG (modello organizzazione e gestione) richiesto dal Decreto legislativo n.231/2021 si estenda anche alla “Gestione delle sostanze lesive dell’ozono” (articolo 3 legge 549/1993). Suggerisce di stabilire modalità e criteri per:

  • il censimento degli asset contenenti sostanze lesive dell’ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell’utilizzo e dismissione dell’asset, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.

La gestione dei beni contenti sostanze che danneggiano l’ozono (frigoriferi, condizionatori, ecc) riguarda sia il fabbricante sia l’importatore. Quindi, è un’attività che deve essere inclusa nella gestione delle analisi, monitoraggio e piani di miglioramento previsti dall’AEO.

Infatti, tale autorizzazione doganale qualifica il proprio possessore come soggetto affidabile poiché capace di controllare, migliorare ed adeguare alla normativa tutti i processi che direttamente o indirettamente contribuiscono alla determinazione dell’obbligazione doganale.

Nella prospettiva di customs compliance AEO, l’autorità doganale si aspetta che le obbligazioni vengano adempiute attraverso una diligenza “qualificata” rispetto a:

  1. lo status soggettivo dell’agente: infatti, solo l’AEO può modificare l’aspetto soggettivo (qualifica del soggetto passivo-operatore economico) dell’obbligazione doganale. Pertanto, l’affidabilità riconosciuta richiede un impegno costante nel monitoraggio, adeguamento e correzione dei processi interni;
  2. al business e alla normativa a questo applicabile.