energie rinnovabili

Decreto energia 2024 e fonti rinnovabili

La legge del 2 febbraio 2024 (decreto energia) ha i seguenti obiettivi:

  • la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia;
  • il sostegno alle imprese a forte consumo di energia;
  • promuove la ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali.

Rappresenta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 con  “…disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023…”.

In primo luogo, la legge modifica l’articolo 1 ( Misure per promuovere l’autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energivori ((soggetti al rischio di delocalizzazione)) attraverso la cessione dell’energia rinnovabile a prezzi equi ai clienti finali energivori ) del decreto 181.

Tale disposizione, allo scopo di sostenere gli investimenti per l‘autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia elettrica, istituisce il principio per cui nel caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie bisogna accordare la preferenza ai “…preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)…”.

In questa prospettiva, è compito del MASE stabilire il meccanismo che i soggetti energivori possono adoperare per lo sviluppo di nuova capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili. Gli aspetti principali di questo meccanismo sono:

  • contratti di approvvigionamento a termine per l’energia rinnovabile sottoscritti anche da un’aggregazione di imprese o indirettamente;
  • la capacità di generazione è realizzata attraverso: nuovi impianti (fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno) oppure incrementi di potenza di altri impianti esistenti (impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici pari almeno a 200 kW);
  • nelle more dell’entrata in esercizio di nuova capacità di generazione degli impianti le imprese energivore hanno facoltà di richiedere al GSE l’anticipazione, per un periodo di 36 mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine, mediante la stipula di contratti per differenza a due vie. Vale la pena aggiungere che: “…Nel caso in cui l’ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella disponibilità del GSE, lo stesso provvede a riproporzionare le quantità in base alle richieste di anticipazione presentate…”. Il periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti. Invece, è competenza dell’ARERA emettere dei provvedimenti sugli oneri derivanti dall’anticipazione dell’energia nella disponibilità del GSE.
  • entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di cui sopra deve avvenire l’entrata in esercizio degli impianti o l’operatività degli interventi salvo cause di forza maggiore;
  • la restituzione dell’energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine avviene sulla base di contratti per differenza stipulati tra l’impresa e il GSE, recanti almeno le seguenti condizioni:
  1. “… la potenza oggetto del contratto o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti è tale per cui, sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l’energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione…”;
  2. “… al fine di riconoscere adeguata remunerazione al servizio di anticipazione svolto dal GSE, il prezzo di cessione è pari al prezzo dell’energia anticipata dal GSE, senza prevedere alcuna rivalutazione per l’inflazione. È fatta salva la previsione relativa all’applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile…”.
  • Il periodo di restituzione è pari a venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio degli impianti.

Vale la pena ricordare le seguenti disposizioni del decreto legge 181/2023:

  • l’articolo 4 bis (Semplificazione in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale )del che esclude “… gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari…” dall’applicazione della valutazione di impatto ambientale;
  • l’articolo 4 ter che individua nel GSE il soggetto responsabile per il monitoraggio della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature di fotovoltaico;
  • l’articolo 4 septies il quale novellando l’articolo 7 del decreto legislativo 199/2021, dispone che dovrà essere istituito un meccanismo alternativo agli incentivi finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. I criteri sono i seguenti: “…a) la produzione di energia elettrica deriva da impianti a fonti rinnovabili; b) è prevista la stipulazione di contratti per differenza a due vie di durata pluriennale tra il GSE e gli operatori di mercato selezionati in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h); c) i contratti di cui alla lettera b) sono caratterizzati dai seguenti elementi: 1) il prezzo di riferimento è definito in funzione del valore dell’energia elettrica nei mercati a pronti; 2) il prezzo di esercizio è definito in esito alle procedure competitive di cui alla lettera h); 3) è previsto l’obbligo, a carico dell’operatore, di versare al GSE il differenziale, se positivo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio; 4) è previsto il diritto dell’operatore a ricevere dal GSE il differenziale, se negativo, tra il prezzo di riferimento e il prezzo di esercizio; 5) è prevista l’individuazione, in funzione delle esigenze del sistema elettrico, di uno o più profili contrattuali standard. La quantità di energia elettrica utilizzata per la regolazione dei pagamenti eseguiti ai sensi dei numeri 3) e 4) in relazione a ciascun periodo rilevante dell’anno di riferimento è coerentemente determinata applicando alla potenza oggetto del contratto un moltiplicatore dal valore predefinito, comunque non superiore a 1; 6) il lasso temporale che intercorre tra la data di sottoscrizione del contratto e l’inizio del periodo di efficacia degli obblighi e dei diritti di cui ai numeri 3) e 4) è definito convenzionalmente, anche tenuto conto dei tempi di realizzazione degli impianti funzionali al soddisfacimento dell’obbligo di cui alla lettera d); d) gli operatori titolari dei contratti di cui alla lettera b) sono obbligati ad assicurare che sia immesso in rete, su base annua, un quantitativo minimo di energia elettrica, pari a una quota percentuale dell’energia elettrica correlata al profilo contrattuale standard, prodotta dagli impianti iscritti in un apposito albo istituito presso il GSE e certificata ai sensi di quanto previsto alla lettera e). Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla presente lettera, l’operatore è tenuto a consegnare al GSE, per il relativo annullamento, un numero di certificati corrispondente all’obbligo medesimo, rilasciati dal Gestore stesso ai sensi della lettera e); e) il GSE istituisce un apposito sistema di certificazione dell’energia immessa in rete dagli impianti iscritti nell’albo di cui alla lettera d). I certificati rilasciati ai sensi della presente lettera possono essere oggetto di scambio tra operatori, nell’ambito di una piattaforma di scambio organizzata dal Gestore dei mercati energetici – GME Spa; f) ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di cui alla lettera d), è possibile prevedere meccanismi di compensazione tra anni diversi; g) la quota percentuale di cui alla lettera d) è definita anche tenendo conto della capacità di stoccaggio elettrico sviluppata ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; h) le quantità di energia elettrica oggetto dei contratti di cui alla lettera b) sono aggiudicate mediante procedure competitive da svolgere con frequenza periodica e definite in modo da assicurare la minimizzazione dei costi per il sistema, fornendo altresì segnali per la localizzazione della produzione in coerenza con gli sviluppi attesi delle reti e della capacità di stoccaggio elettrico; i) in relazione alle procedure competitive di cui alla lettera h), i prezzi a base d’asta sono definiti in funzione dei costi medi che caratterizzano il mix efficiente di risorse richiesto per assicurare l’assolvimento dell’obbligo di cui alla lettera d), anche tenuto conto del profilo contrattuale standard; l) le procedure competitive di cui alla lettera h) sono coordinate con le procedure di allocazione di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210; m) i contingenti resi disponibili nell’ambito delle procedure competitive di cui alla lettera h): 1) sono differenziati per profili contrattuali standard senza alcuna distinzione per tecnologia; 2) sono determinati con orizzonte temporale pluriennale; 3) sono definiti tenendo conto dell’esigenza di garantire la disponibilità, nei diversi periodi futuri, di predefinite quantità di energia da fonte rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione, la disponibilità attesa di risorse di flessibilità e la sicurezza del sistema elettrico al minore costo per il consumatore finale, nonché avuto riguardo al contributo alla realizzazione dei medesimi obiettivi di decarbonizzazione da parte di altri meccanismi incentivanti previsti dalla normativa vigente; n) i contingenti di cui alla lettera m) sono aggiornati periodicamente secondo modalità disciplinate con i decreti di cui all’alinea del presente comma; o) in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui alla lettera d), l’operatore obbligato è tenuto a versare al GSE un importo pari al prodotto tra: 1) un valore, indicato nel contratto di cui alla lettera b), definito dal GSE quale stima del costo medio di generazione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con tecnologie non mature e tempi di realizzazione contenuti; 2) la differenza tra il quantitativo oggetto dell’obbligo stesso e il quantitativo di certificati consegnati al GSE ai sensi della lettera d)”…”.