Supremazia diritto unionale, contraddittorio e normativa doganale: il termine per le osservazioni di 30 giorni e non 60
L’agenzia delle dogane e monopoli con la circolare n.2/2024 del 17 gennaio 2024 espone delle considerazioni in merito al “contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione dogane…” e fornisce dei “…chiarimenti a seguito delle modifiche allo statuto dei diritti del contribuente introdotte dal D.lgs n.219 del 2023…” .
In particolare, ha affermato che il termine di 60 giorni per presentare osservazioni previsto dall’articolo 6 bis del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 non si applica al contraddittorio di natura doganale.
Infatti, la prima norma sopra citata prevede che: “…1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. 2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 3. Per consentire il contradditorio, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L’atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio. 4. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto elle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere…” ma, secondo l’agenzia delle dogane, non può prevalere sulle disposizioni degli articoli 22, 102, 105 e 194 del codice doganale unionale. Pertanto, il termine per presentare delle osservazioni rimane di 30 giorni.
Infatti, la suddetta amministrazione ha, correttamente, affermato che: “…il primato del diritto dell’Unione deve essere applicato a tutti gli atti nazionali, indipendentemente dal fatto che siano stati adottati prima o dopo l’atto dell’Unione in questione. Le autorità e i tribunali nazionali devono pertanto disapplicare le disposizioni nazionali finché sono in vigore le norme imperative dell’Unione…”.
Il termine di trenta giorni per la produzione delle osservazioni continua a rimanere valido anche in caso di controlli effettuati durante lo sdoganamento; la circolare in commento segnala che: “…gli Uffici saranno tenuti a fornire all’operatore economico un termine pari a 30 giorni per l’eventuale invio di osservazioni e richieste; termine che è da intendersi riferito a tutti i diritti oggetto dell’obbligazione doganale discendente dalla dichiarazione controllata stante il carattere unitario della stessa…”..
Inoltre, il medesimo termine rimane invariato anche per i controlli a posteriori.