compliance e AEO

AEO, compliance, diligenza qualificata e formazione

La conoscenza della normativa doganale e degli scambi internazionali rappresenta un pilastro dell’AEO. La conoscenza normativa è un requisito dell’affidabilità dell’operatore economico: se una struttura aziendale non possiede un’adeguata consapevolezza del contesto legislativo in cui opera non può agire con diligenza qualificata nell’adempimento delle obbligazioni doganali e nel garantire l’osservanza della normativa.

L’AEO è, infatti, l’unica autorizzazione doganale capace di incidere sulla qualificazione soggettiva dell’operatore economico e viene rilasciata attraverso un audit che analizza tutti gli aspetti afferenti direttamente ed indirettamente all’adempimento puntuale ed esatto dell’obbligazione doganale. Infatti, le altre autorizzazioni consentono il godimento del diritto a destinare i beni a dei regimi economici speciali oppure, dopo un’istruttoria, consentono di dichiarare l’origine preferenziale al posto di richiedere il certificato EUR.1.

In generale, è interessante rilevare come la conoscenza della normativa doganale rappresenti un elemento centrale nella gestione dell’AEO. Infatti, gli orientamenti AEO del 11 marzo 2016 n. TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6 prevedono che: “…Per standard pratici si intende il fatto che il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali deve dimostrare di avere acquisito esperienza in materia doganale. Una conoscenza puramente teorica della normativa doganale non è sufficiente. Tuttavia, l’esperienza almeno triennale in materia doganale non si riferisce al periodo che precede immediatamente la presentazione della domanda, ma può essere ripartita su un arco temporale più lungo. La pertinenza dell’esperienza acquisita nel corso di un periodo di tempo dovrebbe essere valutata dall’autorità doganale di rilascio…” e ancora “…a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), dell’AE CDU, il criterio è considerato rispettato anche se il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale…”.

Nello specifico, l’Agenzia delle dogane e monopoli ha emesso, il 4 dicembre 2023, la Circolare 27/2023 sull’attività formativa per il conseguimento della “qualifica professionale” ai fini AEO ai sensi dell’art.27 par 1 lettera b) del regolamento di esecuzione UE n.2447/2015…” che ha ribadito i criteri per poter erogare un corso che sia valido e riconosciuto:

  1. Durata e tipologia della formazione: “…La durata complessiva dell’attività formativa, comprensiva delle eventuali esercitazioni previste al termine di ciascun modulo (nel limite massimo del 10%) – ma non della verifica finale – non può essere inferiore alle 200 ore. L’erogazione della formazione può avvenire in modo flessibile, in aula o in modalità webinar, ossia in aula “fisica” o in aula “virtuale”. Tale ultima modalità dovrà consentire e garantire l’erogazione della formazione in un’aula “virtuale” – in tutto assimilabile a quella erogata in un’aula “fisica” – ossia di un’aula “a distanza” in cui si realizzi una presenza attiva e contemporanea di ciascun partecipante e una relazione continua tra discenti e docente, attuata mediante sessioni di formazione realizzate da remoto tramite una connessione in videoconferenza via internet…”;
  2. Programma e moduli della formazione: normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali; accordi e Trattati internazionali; accertamento doganale: contraddittorio e contenzioso; Gestione e analisi dei rischi in materia doganale. Sistemi informatici doganali;
  3. Valutazione della formazione: “….la Commissione di esame nominata dall’Ente erogatore per la valutazione della formazione deve essere composta da uno o più esaminatori designati dall’Ente stesso e da un funzionario dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La verifica finale dell’apprendimento conseguito garantirà in ogni caso la contemporanea presenza del discente e di tutti i componenti della Commissione d’esame, nonché la verifica dei requisiti di legge…”;
  4. Procedura di accreditamento: “[la formazione viene]…erogata in conformità agli standard stabiliti dall’Unione Europea per il settore privato (Competence Framework Standard), alle norme in materia di formazione professionale, nonché ai criteri e alle modalità individuate con la presente Circolare, devono, preventivamente all’avvio della predetta attività formativa, farne richiesta all’Ufficio AEO, compliance e grandi imprese dell’Agenzia delle dogane…”.

La circolare in esame prevede anche l’ “Obbligo di aggiornamento professionale per gli operatori economici: “…In ordine all’esigenza di una formazione continua, quale elemento indispensabile per migliorare il livello di qualificazione e le competenze professionali acquisite, i soggetti che abbiano ottenuto la qualifica professionale in uno dei corsi accreditati dall’Agenzia, hanno l’obbligo di effettuare percorsi formativi di aggiornamento professionale, con cadenza biennale, che prevedano al loro interno almeno trenta ore in una o più materie riferibili a quelle previste per i corsi accreditati. L’attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento varrà qual e attestazione della formazione ricevuta…”.