compliance e AEO,  free trade agreement

Accordo di libero scambio tra UE e Nuova Zelanda: come ottenere l’origine preferenziale

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda nel proprio capitolo XX prevede le regole d’origine e le procedure per l’origine e, in particolare, stabilisce che:

  • Il “prodotto originario” è quello interamente ottenuto in uno delle due parti dell’accordo, oppure quello esclusivamente composto da componenti originarie e quello che contiene anche parti non originarie. In quest’ultimo caso, come, di consueto, le operazioni insufficienti non sono capaci di fornire l’origine preferenziale;
  • È possibile il cumulo bilaterale;
  • L’origine preferenziale è estesa agli accessori, stampi, istruzioni se: a) sono classificati, spediti e fatturati con il prodotto principale; b) la quantità e la qualità di tali accessori sono normali per la tipologia cui appartiene il bene principale;
  • Vi sono elementi “neutri” nel calcolo dell’origine per cui se c’è la regola che prevede una soglia di non originating material la rimanente parte del valore ex works può essere composta da tali elementi;
  • Se un prodotto originario viene esportato verso un paese diverso da quelli che hanno sottoscritto l’accordo in esame mantiene tale status a condizione che: a) tale bene ritorna senza alcuna modifica; b) non sia stato sottoposto ad alcuna modifica.
  • Il prodotto originario può transitare anche da paesi diversi da quelli che hanno sottoscritto l’accordo in commento a condizione che sia possibile dimostrare che non hanno subito alcuna modifica;
  • L’origine preferenziale è dimostrata attraverso un’attestazione d’origine (statement of origin) su fattura o altro documento commerciale, oppure, sulla base della conoscenza dell’importatore;
  • I documenti e le evidenze dell’origine preferenziale devono essere conservati per eventuali controlli. L’attestazione d’origine deve essere redatta secondo il modello indicato nell’allegato III del protocollo d’origine per cui “…The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No …) declares  that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …preferential origin.    (Place and date) (Name of the exporter)…”.

L’accordo è stato concluso il 30 giugno 2022 ma entrerà in vigore dopo la sua ratifica da parte dei parlamenti interessati.

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