Misuratori meccanici per prodotti energetici, circular economy e sostenibilità: biocarburanti, e-fuels.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 04018 del 20 maggio 2022 pronunciata dalla sua VII sezione ha ribadito, in materia di controllo della produzione, trasformazione, trasferimento e impiego di prodotti energetici (come il biodiesel e il bioetanolo) che è discrezione dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM) l’individuazione degli strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti. Quest’orientamento è in linea con il disposto dell’articolo 23 TUA (testo unico accise D.lgs 504/1995). In un’ottica di circular economy e sostenibilità, può essere un valido ausilio per la gestione di produzioni (prodotti energetici) che hanno un basso impatto ambientale o basate su una logica di uso dei rifiuti (plastiche presenti nelle acque marine) e sottoprodotti.
Nello specifico, è opportuno ricordare che nel nostro ordinamento vige l’obbligo generale di installazione dei misuratori meccanici ai serbatoi di prodotti petroliferi (come il biodiesel o bioetanolo), derogabile soltanto in presenza di difficoltà tecniche specificamente individuate e sino al permanere di tali difficoltà.
Il d.P.R. 29 aprile 1975, n. 232 (“Norme in materia di imposte di fabbricazione sui prodotti petroliferi”), all’art. 1, comma 1, dispone: “…L’accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi, non soggetti ad ulteriore lavorazione, estratti dagli impianti di lavorazione o di deposito per l’immissione in consumo con pagamento dell’imposta di fabbricazione o in esenzione d’imposta, deve essere eseguito attraverso l’uso obbligatorio di misuratori meccanici…” e al terzo comma della medesima norma prevede la seguente deroga: “…Qualora l’installazione di misuratori meccanici presenti specifiche difficoltà tecniche l’amministrazione finanziaria può autorizzare che gli accertamenti quantitativi di cui al precedente comma e quelli dei gas di petrolio liquefatti estratti anche con pagamento d’imposta siano eseguiti mediante l’uso di idonei serbatoi debitamente tarati…”. Per tali norme, secondo l’articolo 67 d.lgs. 504/95 (testo unico accise TUA), è prevista l’abrogazione che si perfeziona solo al momento dell’entrata in vigore di apposite norme regolamentari.