AEO, dazi, iva all’importazione e rappresentanza indiretta: la Corte di giustizia UE si pronuncia ancora
La Corte di Giustizia dell’UE con sentenza (C-714/20) emessa in data 12 maggio 2022 dalla sua sesta sezione ha:
- colto l’occasione per riprendere il concetto di “obbligazione doganale” che, secondo l’articolo 5 n.18 del regolamento 952/2013 è costituito da “…l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore…”;
- ribadito che l’IVA all’importazione non fa parte dei «dazi all’importazione», ai sensi dell’articolo 5, punto 20, del regolamento 952/2013, che riguarda i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci. D’altronde, la normativa IVA non fa alcun rimando a quella doganale;
- ha confermato, per l’effetto, la propria giurisprudenza per cui l’IVA da riscuotere per l’importazione di beni non fa parte di tali dazi all’importazione. Cita le seguenti pronunce: sentenza del 29 luglio 2010, Pakora Pluss, C‑248/09, punto 47; sentenza del 2 giugno 2016, Eurogate Distribution e DHL Hub Leipzig, C‑226/14 e C‑228/14, EU:C:2016:405, punto 81];
- concluso che “…per quanto riguarda il pagamento dell’IVA all’importazione, non può essere affermata, in forza del solo articolo 77, paragrafo 3, di tale codice, la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, in solido con l’importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta…” aggiungendo, tuttavia, che “…L’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta…”.
Questa sentenza è particolarmente interessante poiché:
- definisce ulteriormente il rapporto tra il rappresentante, la rappresentanza indiretta e il dichiarante in dogana;
- ribadisce la natura di imposta interna dell’IVA all’importazione.
Inoltre, tale pronuncia dovrebbe essere presa come guida dagli operatori economici AEO per:
- regolare i propri rapporti con i propri rappresentanti in dogana;
- aprire una serie di considerazioni operative e riflessioni in merito all’inclusione dell’IVA nel limite di 10.000 euro fissato dall’articolo 4 del decreto legislativo del 14 luglio 2020, n. 75 per l’applicazione della sanzione penale al reato di contrabbando;
- sottolineare, in caso di contrabbando, che eventuali insorgenze di debiti IVA si verificano non al momento del valico della linea doganale.