accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

Fiscalità ambientale, accise e imprese energivore

Il quadro europeo della tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica si basa su una serie di principi comuni, su aliquote minime e sulla possibilità che tali beni possano scontare un regime fiscale incentivante a condizione di tutelare l’ambiente, promuovere la sostenibilità, la circular economy e anche l’efficienza energetica.

La centralità della finalità ambientale è tanto forte che per esentare dal pagamento di accise i prodotti energetici destinati alla generazione elettrica non è sufficiente limitarsi ad affermare che i destinatari sono imprese energivore sottoposte al regime degli ETS (emission trading system); bisogna dimostrare anche il beneficio ambientale.

riguardo, è interessante ricordare la sentenza della CGUE, sezione sesta n.C-139/20  del 31 marzo 2022 la quale  nel proprio punto 10 indicava che: “…Il 3 febbraio 2016 la Commissione ha richiamato l’attenzione della Repubblica di Polonia in merito alla eventuale non conformità della legge sulle accise con l’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, della direttiva 2003/96, nella parte in cui tale normativa nazionale esenta dalle accise i prodotti energetici (prodotti del carbone e del gas) utilizzati dalle imprese a forte consumo di energia, allorché queste ultime rientrano nel sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione previsto dalla direttiva 2003/87. La Commissione considerava infatti che tali imprese non potevano beneficiare in modo automatico, per il semplice fatto che rientravano in tale sistema, di un’esenzione fiscale ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2003/96, ma che esse dovevano a tal fine attuare sistemi che portassero al conseguimento di obiettivi di protezione ambientale o ad una maggiore efficienza energetica che andassero al di là di quanto poteva essere raggiunto mediante detto sistema…”

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