accise e imposte di consumo,  circular economy,  energie rinnovabili

Comunità energetiche, gruppi di autoconsumo, energie rinnovabili e aspetti fiscali

Le comunità energetiche sono un soggetto giuridico caratterizzato da:

  • Partecipazione aperta e volontaria di membri ubicati nei pressi degli impianti detenuti dalla comunità stessa;
  • I membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, a condizione che per le imprese private, la partecipazione alla comunità non sia l’attività principale;
  • la ragione principale è assicurare un beneficio ambientale, economico o sociale alla comunità

Richiedo che le officine elettrice siano:

  • sotto la stessa cabina MT/BT, con potenza complessiva non superiore a 200kW;
  • entrati in attività dopo il 1° marzo 2020.

Invece, i  gruppi di autoconsumo collettivo:

  • devono possedere le caratteristiche richieste per le comunità energetiche;
  • i membri devono abitare nello stesso edificio o condominio

L’energia incentivata dal GSE è costituita dal quantitativo minimo tra la somma dell’energia elettrica effettivamente immessa e la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete. Entrambe le configurazioni sotto esame presuppongono che l’energia venga generata, immessa e prelevata dalla rete.

Con riferimento alle energie rinnovabili, si ricorda che l’articolo 42-bis del D.L 30 dicembre 2019 n.162 (decreto Milleproroghe) ha introdotto, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, una disciplina transitoria  in virtù della quale è possibile associare alle configurazioni di officina elettrica in esame ( comunità energetiche e gruppi di autoconsumo)

Dal punto fiscale, si ricorda la risoluzione 18/E del 12 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 – Comunità energetiche rinnovabili”con cui viene rilavato che:

  • l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, ha introdotto la detrazione del 110 per cento delle spese sostenute per determinati interventi di efficientamento energetico o antisismici (cd. Superbonus); ancora: “…Il Superbonus spetta su un ammontare delle spese non superiore a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022…”.  In caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.
  • L’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, si applica a partire dalla quota di spesa a partire di 20 Kw fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000;
  • L’energia viene remunerata attraverso la tariffa incentivante (“tariffa premio” sulla quota di energia condivisa prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili – di potenza non superiore a 200 kW inseriti nell’autoconsumo collettivo o in comunità energetica, per 20 anni. Tale tariffa è finalizzata ad incentivare l’autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle configurazioni- cioè gli “autoconsumatori collettivi” o i membri della comunità energetica- e non la cessione di energia, al fine di ridurre l’immissione in rete di energia non autoconsumata).
  • L’energia non autoconsumata può essere ceduta al GSE S.p.A che si occupa di venderla attraverso lo schema contrattuale del “ritiro dedicato”. I corrispettivi relativi al ritiro dedicato sono
    corrisposti al “referente” delle configurazioni sperimentali vale a dire al soggetto
    demandato congiuntamente dai produttori e dai clienti finali presenti all’interno
    della autoconsumo collettivo o della comunità energetica, alla gestione tecnica ed
    amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e alla sottoscrizione del relativo contratto con il GSE per l’ottenimento dei benefici.

Dal punto di vista fiscale, l’Agenzia delle entrate, in merito ai corrispettivi percepiti dal GSE ha precisato che al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione:

– la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale;

– le componenti tariffarie restituite (“contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”) non assumono rilevanza fiscale;

– il corrispettivo per la vendita dell’energia, sia fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lett. i) del citato TUIR.

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