compliance e AEO,  free trade agreement

EUR 1, origine preferenziale, aspetti operativi e AEO

Lo status di merce “originaria” e cioè dotata di origine preferenziale, come abbiamo visto in altri articoli:

  • determina l’attribuzione di un trattamento daziario più favorevole (dazio 0% o con aliquota ridotta);
  • presuppone la presenza di un accordo di libero scambio tra il paese di importazione e quello di esportazione;
  • richiede il rispetto di alcune formalità: trasporto diretto e prove d’origine come, ad esempio, il certificato EUR.1.

In import, per godere di tale agevolazione è necessario che il soggetto importatore presenti idonea documentazione

che certifichi l’origine dei prodotti e la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi delle disposizioni contenute

nei protocolli origine allegati ai vari accordi preferenziali e quelle previste dalle specifiche disposizioni unionali.

In export, invece, l’esportatore, a seconda di quanto indicato dall’accordo di libero scambio, può:

  1. a) Chiedere il rilascio di un certificato di origine;
  2. b) Dichiarare l’origine preferenziale in fattura o altro documento attraverso un’apposita attestazione e menzionando il proprio esportatore autorizzato oppure REX registered exporter number.

Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalla dogana di esportazione se l’esportatore compila e presenta il formulario dedicato.

La compilazione della domanda deve principi di correttezza formale e sostanziale

In particolare, come indicato nella nota dell’Agenzia delle dogane n.59961/RU del  30 aprile 2010 sulla circolare  11/D del 28 aprile 2010 ha individuato i seguenti elementi da compilare con attenzione:

1)      “ …la sottoscrizione di entrambi i modelli (domanda e formulario) deve essere chiara e leggibile; nel caso di presentazione da parte del rappresentante autorizzato, oltre alla denominazione/generalità del soggetto esportatore deve risultare chiaramente il tipo di rappresentanza (diretta/indiretta), e la casella “Dichiarazione dell’esportatore” del certificato deve essere compilata in coerenza…”;

2)    “ …la designazione delle merci nella relativa casella deve essere esatta…”;

3)    “…il formulario di domanda per il rilascio dell’EUR 1 deve contenere la precisazione delle circostanze che permettono ai prodotti di soddisfare i requisiti di origine (occorrono, cioè, elementi informativi sufficientemente completi)...”;

4) “….a complemento della precedente precisazione, vanno elencati i documenti giustificativi presentati a corredo delle informazioni rese. Questi (fatture, documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni su fattura, dichiarazioni di fabbricanti/fornitori; estratti di documenti contabili; estratti di documenti tecnici di lavorazione; ecc. ), devono essere sufficienti a supportare le informazioni di cui al punto precedente…”.

Infine, vale la pena dire che queste considerazioni relative all’EUR.1 rivestono un ruolo importante per il mantenimento dell’AEO la quale rappresenta un’autorizzazione doganale che conferisce una particolare affidabilità al titolare.

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