Nuova disciplina “whistleblowing” guida operativa per gli enti privati e la gestione della compliance doganale

Il paper di Confindustria “Nuova disciplina “whistleblowing” guida operativa per gli enti privati” fornisce interessanti suggerimenti e riflessioni sulla corretta gestione del whistleblowing che è un elemento imprescindibile della nuova compliance doganale costituita dall’AEO, dal trust & check trader, SOAC e dalla disciplina del decreto legislativo 211/2005.
La disciplina del whistleblowing presenta le seguenti caratteristiche:
- I destinatari della nuova disciplina sono sia i soggetti pubblici che privati;
- l’ambito oggettivo di applicazione deve basarsi sui seguenti elementi: i) all’oggetto della violazione; ii) alla natura pubblica/privata del soggetto di appartenenza del segnalante; iii) alle dimensioni dell’ente privato e all’applicabilità allo stesso della disciplina di cui al Decreto 231. Infatti, la nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
- Le segnalazioni devono essere definite come le informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse, nonché su condotte volte ad occultarle. Si deve poi trattare di comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato;
- Necessità di prevedere tutele per chi denuncia. Secondo il Decreto 231/2001 i modelli organizzativi devono prevedere, al fine di adeguarsi alla nuova disciplina, “i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare”. Pertanto, anche la necessità e i termini di aggiornamento del Modello Organizzativo 231 dovranno trovare esplicita indicazione nell’atto organizzativo o in un altro atto ma sempre di provenienza dell’Organo gestorio
- è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione: • i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti; • le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione; • le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o – in mancanza di tale avviso – entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso. Al riguardo, è opportuno specificare che non è necessario concludere l’attività di accertamento entro i tre mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore. Pertanto, si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l’istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull’avanzamento dell’istruttoria, ancora non ultimata.
Quanto esposto da Confindustria deve essere letto insieme a AEO – Cooperazione doganale per individuare, segnalare e reagire alle attività sospette: prossime sfide per rafforzare la compliance doganale.
APPROFONDIMENTI:
La natura giuridica dell’AEO. Brevi considerazioni sulla diligenza qualificata
A.Elia G.Giannusa Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale