E’ cumulabile, in materia di accisa sull’energia elettrica, la sanzione amministrativa per il ritardato pagamento con l’indennità di mora e gli interessi

E’ cumulabile, in materia di accisa sull’energia elettrica, la sanzione amministrativa per il ritardato pagamento con l’indennità di mora e gli interessi.
La Sezione V della Corte di Cassazione con l’ordinanza 9079 del 10 aprile 2026 ha, infatti, affermato che: “ in tema di accisa dovuta per la circolazione di prodotti alcoolici in regime di sospensione d’imposta, che nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell’indennità di mora e degli interessi per il ritardato pagamento di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributaria generale”.
Tale soluzione è allineata con la giurisprudenza prevalente (tra cui si ricorda la Cass. nn.19339-19340/2022 sempre per accisa su prodotti alcoolici in regime di sospensione d’imposta, la Cass. n.22676 del 2022 per accise su olii lubrificanti, nonché la successiva Cass. n.13766 del 2025 in materia di accise sul gas). Pertanto, è ragionevole affermare che il cumulo tra indennità di mora e sanzione vale anche per l’accisa sull’energia elettrica.
Vale la pena aggiungere che l’ordinanza sopra citata potrà fornire un contributo interpretativo ed operativo per la gestione del SOAC quando questo istituto sarà definito con maggiore dettaglio dal legislatore.