Alcool, accise, abbuono e perdita o distruzione: alcune considerazioni su giurisprudenza e SOAC

Può il titolare di un deposito fiscale chiedere l’abbuono dell’accisa per l’alcool andato accidentalmente disperso?
La Corte di Cassazione Sez.V con sentenza n.3730 del 19 febbraio 2026, per rispondere a tale quesito ha enunciato il seguente principio di diritto: “ in tema di accise, non costituisce immissione in consumo, né comporta la debenza dell’imposta, la perdita o la distruzione, totale o parziale, dell’alcool, che si realizzi nell’ambito di una operazione di denaturazione preventivamente e regolarmente autorizzata, senza che rilevi la natura colposa della condotta della parte”.
Questo principio di diritto è conseguenza delle conclusioni della sentenza della Corte di giustizia, del 18 aprile 2024 (C 509/22 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli v. Girelli Alcool s.r.l.) in virtù della quale: «
- l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa, al pari di quella di «forza maggiore», come riferita a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso;
- 2) l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: affinché sia riconosciuta l’esistenza di un «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’operatore interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell’operatore, e, dall’altro lato, che quest’ultimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento;
- 3) l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione di diritto nazionale di uno Stato membro che equipara in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. Tuttavia, qualora i fatti imputabili a titolo di colpa non grave che hanno comportato la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto sottoposto ad accisa siano stati commessi nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che tale distruzione o tale perdita si sia verificata in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, cosicché detta distruzione o detta perdita non deve essere considerata un’immissione in consumo ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2008/118;
- 4) l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: l’espressione «in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro», di cui al primo comma di tale disposizione, non può essere intesa nel senso di consentire agli Stati membri di prevedere in via generale che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa non costituisca un’immissione in consumo qualora risulti da colpa non grave.»
Da un punto di vista operativo, il principio di diritto sopra indicato potrebbe essere utile per l’ottenimento e il mantenimento della qualifica di SOAC che è una certificazione basata sui seguenti criteri:
Il procedimento amministrativo per riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato si attiva su istanza di parte.
Una volta ricevuta l’istanza l’Agenza delle dogane e monopoli deve verificare, in via preliminare, il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione; se tutte le condizioni vengono rispettate dal soggetto richiedente il procedimento continua altrimenti, l’Amministrazione doganale deve rigettare l’istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l’interessato.
Nel caso di superamento del primo livello di verifica, l’Agenzia delle dogane e monopoli deve determinare l’affidabilità del soggetto istante attraverso la valutazione dei seguenti criteri con riferimento al ai cinque anni precedenti:
- professionalità, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all’attività svolta nel medesimo settore dell’accisa;
- l’organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d’affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all’adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- la solvibilità finanziaria, anche con riferimento all’analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;
- il monitoraggio e il controllo della filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;
- la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all’assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d’affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.
Per il SOAC relativo agli alcoli si suggerisce “Fiscalità e commercio internazionale del vino e delle bevande alcoliche: Dogane, IVA, accise e strategie di export”.