compliance e AEO

ADM fornisce istruzioni operative per CBAM nel periodo transitorio

La circolare n . 36/2025 pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) il 24 dicembre 2025 sull’avvio della fase definitiva del CBAM definisce gli adempimenti e le istruzioni per gli operatori economici interessati.

Tale atto di prassi prevede che prima di importare le merci CBAM nel territorio doganale dell’Unione un importatore stabilito in uno Stato membro dell’UE:

  1. deve chiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato;

OPPURE

  1. deve individuare un rappresentante doganale indiretto che, a sua volta, abbia la predetta qualifica.

In merito al rappresentante doganale indiretto la circolare n.36/2025 stabilisce che:

  1. “ il rappresentante doganale indiretto, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, che accetta di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, dovrà ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato anche nel caso in cui l’importatore rappresentato, sia quest’ultimo stabilito o meno nell’UE, risulti esentato dagli obblighi CBAM in base all’art. 2bis di cui sopra”;
  2. “il rappresentante doganale indiretto è soggetto a tutti gli obblighi applicabili a norma del regolamento in questione per quanto riguarda le merci importate da tale rappresentante doganale indiretto per conto dell’importatore rappresentato”.

Per quanto riguarda la dichiarazione doganale, la circolare n.36/2025 in linea con il working paper emanato dalla TAXUD in data 4 dicembre 2025 prevede l’impiego dei seguenti codici:

CODICE DOCUMENTO Y128:

l codice documento Y128 “Numero di conto CBAM”, che consente la verifica immediata del possesso della qualifica di dichiarante autorizzato CBAM mediante il sistema CERTEX, deve precedere, nel tracciato dichiarativo, il numero di autorizzazione CBAM.

L’identificativo del documento Y128 (numero di conto/autorizzazione CABM) può essere indicato solo dai soggetti aventi la qualifica di dichiarante autorizzato CBAM e rispetta il seguente formalismo:

CBAM-XX-YYYY-AAANNNNNNNNNNN

dove:

“XX è il codice del paese

YYYY è l’anno corrente

AAA è una sequenza di tre caratteri alfabetici

NNNNNNNNNNN è un identificativo numerico di 11 cifre”

CODICE DOCUMENTO Y134, Y135, Y137,Y237 Y238

In tutti questi casi il dichiarante non è un dichiarante CBAM autorizzato.

Y134: deroga per merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno

Y135:  deroga per merci per attività militari;

Y136: deroga per energia e idrogeno originari della piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di uno dei seguenti paesi: Islanda,  Liechtenstein, Norvegia, Svizzera;

Y137: deroga stabilita sulla “soglia unica   basata sulla massa”. Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile. L’Allegato VII del regolamento 956/2023 prevede che “La soglia unica basata sulla massa di cui all’articolo 2 bis è fissata a 50 tonnellate di massa netta”.

Y237: Merci aventi origine nell’UE

Y238: La domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026.