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CBAM periodo definitivo: codici Y da indicare in bolletta: Y128,Y134, Y135,Y136,Y137,Y237, Y238

Il documento di lavoro “taric integration of the carbon border adjustment mechanism” del 4 novembre 2025 n.B.5.003/ES della TAXUD-area “customs tariff” fornisce chiarimenti  in merito ai codici/certificati da adoperare in bolletta durante il periodo definitivo. Tali adempimenti dichiarativi hanno come riferimento il seguente contesto normativo: a partire dal 1° gennaio 2026, in virtù dell’articolo 25 del regolamento CBAM, le autorità doganali non consentiranno l’importazione di merci (rilevanti ai fini CBAM) da parte di persone diverse da un dichiarante CBAM autorizzato e dovranno comunicare alla Commissione gli elementi previsti dall’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento CBAM.

In particolare alla misura 775 saranno associati i seguenti certificati di tipo Y:

Y128: Numero di conto CBAM (del dichiarante CBAM autorizzato, ai sensi dell’articolo 16.1 del Regolamento (UE) 2023/956)

Y134: Merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno (articolo 2.4 del Regolamento (UE) 2023/956)

Y135: Esenzione ai sensi dell’articolo 2.3 del Regolamento (UE) 2023/956 (Merci destinate a essere trasportate o utilizzate in attività militari)

Y136: Esenzione ai sensi dell’articolo 2.3a. del Regolamento (UE) 2023/956 (Elettricità generata o idrogeno originario della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale di uno Stato membro (per 2804 10 00 e 2716 00 00)

Y137: Esenzione ai sensi dell’articolo 2 bis del Regolamento (UE) 2023/956 (Esenzione de minimis basata sull’articolo 2 bis del Regolamento (UE) 2023/956 (non applicabile per elettricità e idrogeno)

Y237: Merci di origine UE;

Y238: La domanda per ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato è stata presentata entro il 31 marzo 2026 (prevista per il 27 settembre 2026 – termine ultimo per la procedura).

Verranno, inoltre, adoperate le seguenti note a piè di pagina:

CD01023 (non utilizzato per elettricità e prodotti chimici): Articolo 2 bis del Regolamento 2023/956: Un importatore, incluso qualsiasi importatore con lo status di dichiarante CBAM autorizzato, è esentato dagli obblighi previsti dal presente regolamento, qualora la massa netta delle merci importate in un dato anno civile non superi cumulativamente la soglia basata sulla massa unica stabilita al punto 1 dell’allegato VII (la “soglia basata sulla massa unica”).

Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregati per importatore e per anno civile. In tal caso, l’importatore, incluso un importatore con lo status di dichiarante CBAM autorizzato, dichiara tale esenzione nella dichiarazione doganale pertinente.

CD01024: Gli obblighi CBAM non si applicano alle merci di origine UE e, nei casi in cui merci non CBAM di origine extra-UE siano trasformate insieme a merci di origine UE nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci CBAM trasformate risultanti immesse in libera pratica sono escluse dagli obblighi CBAM.

CD01025: si basa sull’articolo 17.7a del Regolamento 2023/956 per il quale in deroga all’articolo 4, qualora un importatore o un rappresentante doganale indiretto abbia presentato una domanda ai sensi dell’articolo 5 entro il 31 marzo 2026, tale importatore o rappresentante doganale indiretto può continuare provvisoriamente a importare merci fino a quando l’autorità competente non prende una decisione ai sensi del presente articolo.

Il TM 967 deve essere utilizzato con una nuova descrizione e un nuovo periodo di descrizione: Regolamento (UE) 2023/956 – Articolo 25: Fatto salvo l’articolo 2 bis, le autorità doganali non consentono l’importazione di merci da parte di persone diverse da un dichiarante CBAM autorizzato.

Il presente regolamento non si applica a:

-merci destinate a essere trasportate o utilizzate nel contesto di attività militari ai sensi dell’articolo 1, punto 49, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione,

  • elettricità generata sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato III;
  • idrogeno proveniente dalla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio di cui al punto 1 dell’allegato III.’
  • un importatore, qualora la massa netta delle merci importate in un dato anno solare non superi cumulativamente la soglia unica basata sulla massa stabilita al punto 1 dell’allegato VII (la “soglia unica basata sulla massa”).