Ulteriori chiarimenti sulla tassazione del gas naturale dopo il decreto legislativo n.43 del 2025. Un breve commento alla circolare 32/2025

La circolare 32/2025 dell’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) del 2 dicembre 2025 fornisce ulteriori indicazioni in merito alle modifiche alla disciplina dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica introdotte con il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 recante “revisione delle disposizioni in materia di accise.
Fornisce le seguenti premesse indicando che il decreto legislativo del 28 marzo 2025:
– è intervenuto “sulla qualificazione delle aliquote d’accisa applicabili al gas naturale impiegato per usi di combustione, attraverso la sostituzione della distinzione tra “usi civili” e “usi industriali” con quella tra “usi domestici” e “usi non domestici””;
– ha dettagliato “una specifica disciplina per il gas naturale impiegato per usi di combustione destinato ad un uso promiscuo, intendendo come tale l’impiego del gas naturale fornito presso un unico punto di riconsegna e destinato ad essere contestualmente utilizzato in usi a diversa tassazione (in “usi domestici”, in “usi non domestici”, in usi esclusi dall’ambito di applicazione dell’accisa, in usi agevolati o esenti)”;
– ha rimodulato “i termini e le modalità di versamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica e prevedendo, per i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, la presentazione di due dichiarazioni semestrali in luogo di un’unica dichiarazione annuale di consumo e fornendo precise indicazioni in relazione al passaggio al nuovo sistema impositivo nel settore dell’accisa sul gas naturale e l’energia elettrica”;
– ha disciplinato “in maniera più dettagliata gli aspetti relativi al versamento e alla gestione della cauzione d’imposta che deve essere prestata dai soggetti che svolgono attività di vendita del gas naturale e dell’energia elettrica, prevedendone l’adeguamento periodico sulla base della effettiva operatività di tali soggetti nonché una rideterminazione al verificarsi di specifiche fattispecie espressamente previste”;
– ha ridisegnato “i termini per l’invio delle comunicazioni mensili dei quantitativi di gas naturale e di energia elettrica fatturati da parte dei soggetti operanti in qualità venditori”.
In particolare, attraverso l’intervento del decreto legislativo n.43 del 2025, il nuovo comma 4 dell’articolo 26 TUA (testo unico accise) recita quanto segue: “ È considerato uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze”diversamente dal comma 5 per cui: “sono considerati usi non domestici gli impieghi del gas naturale diversi da quelli di cui al comma 4 nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l’impiego del gas naturale destinato alla combustione in impianti cogenerativi per teleriscaldamento che abbiano le caratteristiche tecniche di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b), della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se la rete di teleriscaldamento rifornisce utenze domestiche”.
Rientra nell’uso domestico il gas impiegato per gli uffici pubblici che secondo l’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
Un altro caso di gas naturale impiegato come uso domestico è quello adoperato dagli istituti di credito secondo quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 385/1993, recante il “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, svolgono, con carattere di impresa, l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito (attività bancaria) nonché gli istituti che svolgono attività finanziarie (ad esempio banche commerciali, banche online, banche popolari, casse di risparmio, banche di credito cooperativo società finanziarie).
Invece, in merito all’aliquota d’accisa per combustione “per usi non domestici” trova applicazione secondo un criterio di residualità e, conseguentemente, ricadono nell’ambito applicativo della più favorevole aliquota specifica in parola gli impieghi del gas naturale realizzati per lo svolgimento di attività in locali non destinati ad usi abitativi.
In particolare, la circolare 32/2025 elenca i seguenti usi domestici:
➢ combustione in unità immobiliari aventi una funzione abitativa e loro pertinenze;
➢ combustione negli uffici pubblici;
➢ combustione negli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori
e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva
➢ combustione negli studi professionali;
➢ combustione negli istituti di credito;
➢ combustione negli istituti di istruzione
➢ combustione per la produzione di energia termica, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
➢ riempimento dei serbatoi di autoveicoli mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione domestica.
ADM segnala i seguenti usi non domestici:
➢ impieghi del gas naturale diversi da quelli “per usi domestici”;
➢ impieghi in attività industriali produttive di beni e servizi:
➢ impieghi in attività artigianali ed agricole;
➢ impieghi nel settore alberghiero;
➢ impieghi nel settore della distribuzione commerciale;
➢ impieghi negli esercizi di ristorazione;
➢ impieghi negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro;
➢ impieghi del gas naturale diversi da quelli “per usi domestici”;
➢ impieghi in attività industriali produttive di beni e servizi:
➢ impieghi in attività artigianali ed agricole;
➢ impieghi nel settore alberghiero;
➢ impieghi nel settore della distribuzione commerciale;
➢ impieghi negli esercizi di ristorazione;
➢ impieghi negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti
senza fini di lucro;
➢ consumi relativi a teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze domestiche;
➢ impieghi in attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
➢ consumi relativi a teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze domestiche;
➢ impieghi in attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
Cosa bisogna fere per godere dell’aliquota agevolata sul gas per usi non industriali?
E’ necessario seguire i seguenti steps:
- i consumatori finali sono tenuti a fornire al proprio venditore una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 contenente la descrizione dell’attività che svolgono e degli impieghi in cui intendono utilizzare il gas naturale nonché l’indicazione dell’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria e Artigianato;
- i venditori possono applicare la predetta aliquota sui consumi fatturati ai propri clienti a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al punto a);
- per le forniture in essere rispetto alle quali trova applicazione l’aliquota “per usi industriali”, si ritiene che possa aver luogo l’applicazione dell’aliquota d’accisa “per usi non domestici”, fatto salvo il progressivo svolgimento, da parte dei venditori, delle opportune attività di verifica della pertinenza del riconoscimento di tale trattamento fiscale. Sarà cura dei venditori acquisire le dichiarazioni di cui alla lett. a) per le ipotesi in cui le forniture in essere, attualmente rientranti tra gli “usi civili”, rientrino nell’ambito applicativo dell’aliquota “per usi non domestici” per effetto delle modifiche normative intervenute;
- la presentazione della documentazione di cui al punto a) si rende necessaria anche nelle ipotesi in cui si verifichi una variazione del soggetto obbligato venditore, che deve essere opportunamente informato dal consumatore finale allo scopo di poter procedere alla corretta tassazione del prodotto rifornito, garantendo, comunque, la continuità del trattamento fiscale a condizione che entro congruo termine riceva la richiesta sopra menzionata.
In caso di uso promiscuo bisogna indicare i quantitativi dedicati ai diversi usi.
In merito alle addizionale regionale sul gas naturale e imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa, secondo la circolare 32/2025, a partire dal 1° gennaio 2026 :
– devono intendersi assoggettati all’imposizione regionale di che trattasi i consumi di gas naturale per combustione rispetto ai quali trova applicazione l’aliquota d’accisa “per usi domestici”;
– nulla è innovato per quanto concerne l’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva sulle utenze esenti;
– con riferimento alla presentazione della dichiarazione afferente all’anno d’imposta 2025, nonché per quanto concerne il versamento della rata relativa al mese di gennaio 2026 trovano applicazione le disposizioni transitorie di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 43/2025;
– le modalità dichiarative definite all’art. 26-ter (due dichiarazioni semestrali da presentare entro i mesi di settembre 2026, per il semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, e marzo 2027, per il semestre dal 1° luglio al 31 dicembre 2026) trovano applicazione anche per l’esecuzione dell’adempimento dichiarativo richiesto in relazione all’imposizione regionale in parola, fermo restando l’obbligo di trasmettere la dichiarazione alla regione competente, specificamente previsto dal comma 3 dell’art. 10 del decreto legislativo n. 398/1990. Al riguardo si fa presente che nei tracciati e nei modelli di dichiarazione in corso di predisposizione è stata inserita una specifica sezione utile all’inserimento dei dati relativi all’addizionale e all’imposta sostitutiva di che trattasi