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IVA all’importazione si a detrazione se c’è un nesso immediato e diretto

L’Agenzia delle entrate con la risposta del 19 agosto 2025, n. 213 ha ribadito il principio in virtù del quale l’IVA all’importazione può essere detratta  a condizione che “…i beni o servizi acquisiti presentino un nesso immediato e diretto con l’oggetto dell’attività d’impresa, ossia siano ad esso inerenti, e si provveda ad annotare la dichiarazione doganale nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr., in tal senso, risoluzione n. 96/E dell’11 maggio 2007, risoluzione n. 346/E del 5 agosto 2008, Risposte ad interpello n. 6 del 2019, n. 509 del 2021, n. 44 del 2023, n. 410 del 2022)…”. Non è necessaria la dimostrazione della proprietà sui medesimi beni.

In termini operativi, per poter effettuare la detrazione è necessario che il soggetto che provvede al pagamento dell’IVA in dogana sia anche colui che utilizza i beni importati nell’esercizio dell’attività propria; in questo modo si realizza il ”nesso diretto ed immediato”.

La risposta in esame ha effettuato anche un’interessante ricognizione della giurisprudenza unionale segnalando che:

  1. “…la sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte ed una o più operazioni a valle, che conferiscono il diritto a detrazione, è necessaria, in via di principio, affinché il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sia riconosciuto al soggetto passivo e al fine di determinare la portata di siffatto diritto. Il diritto a detrarre l’IVA gravante sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese compiute per acquistare questi ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto a detrazione…”
  2. “…Il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione, qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Spese di tal genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (cfr. Corte di Giustizia, 14 settembre 2017, C-132/16, Iberdrola, punti 28 e 29 e giurisprudenza ivi richiamata)…”
  3. “…Sulla scorta di tali principi generali, la giurisprudenza unionale ha escluso la detrazione dell’IVA all’importazione gravante sul trasportatore ”che non è né l’importatore né il proprietario delle merci”, e per il quale non è possibile riscontrare il nesso tra beni importati e sue operazioni imponibili, in quanto il valore dei beni trasportati non concorre alla formazione del corrispettivo percepito per la sua prestazione di trasporto (cfr. Corte di Giustizia, sentenza 25 giugno 2015, C-187/14, DVS Road A/S)…”.