Addizionali provinciali energia elettrica: la Cassazione conferma il diritto al rimborso

L’addizionale provinciale dell’accisa applicata all’energia elettrica era, come noto, un tributo incompatibile con la disciplina generale delle accise prevista dal legislatore unionale. Tale incompatibilità confermata dalla giurisprudenza (Corte di Giustizia UE, dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale) legittima, come individuato recentemente dalla Sezione III della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17643 del 30 giugno 2025, il consumatore finale a richiedere il risarcimento di quanto corrisposto ai fini dell’addizionale provinciale sulle accise applicate all’energia elettrica.
Il consumatore finale, nonostante non faccia parte del modulo tributario dell’accisa, può avvalersi del rimedio offerto dall’articolo 2033 del codice civile secondo cui “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Nel caso in esame, il pagamento non dovuto è quello delle addizionali perché prive degli elementi giustificati indicati dal quadro generale delle accise che, come indicato dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Sez. 5, Sentenza n. 15198 del 04/06/2019; CGUE, 7 febbraio 2022, causa C-460/21, Vapo Atlantic SA, punti 19 ss.; CGUE, 9 novembre 2021, causa C 255/20, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, punti 27 e ss. CGUE, 25 luglio 2018, C-103/17, La Messer France SAS, punti 34 ss.) sono:
- il rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta;
- la sussistenza di una finalità specifica che non sia una mera finalità di bilancio.
Si riporta, il principio di diritto elaborato dalla sentenza della Corte di Cassazione (sezione II) n. 17643 del 30 giugno 2025: “ «In tema di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito”. D’altronde, in materia di addizionali provinciali energia elettrica la Corte di giustizia UE aveva già ammesso l’ azione civilistica di recupero ampia in virtù del principio di principio di effettività.
Infine, per chi fosse interessato ad un aggiornamento sulla riforma delle accise e dogane può consultare: la “ Riforma doganale e accise: tutto su obblighi, controlli e sanzioni con casi pratici e aggiornamenti normativi con focus su SOAC, AEO e compliance aziendale” edito da Maggioli 2025.