accise e imposte di consumo

Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato: prescrizione di 8 anni

L’Agenzia delle entrate, entro 8 anni dalla concessione/impiego, deve notificare l’accertamento per il recupero di misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato illegittimi.

L’articolo 23 del decreto legislativo 81 del 2025 prevede che: “ 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 38-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.»;

  1. b) all’articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.

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In materia di aiuti di Stato merita attenzione la sentenza della Corte di Cassazione Sez tributaria con sentenze n.4775,4778,4782 del 22 febbraio 2025, secondo la quale: non possono essere ammessi alcuni tipi di rimborsi, premi ed esenzioni per promuovere l’esportazione. E’ incompatibile con il diritto unionale la norma nazionale che prevede rimborsi, premi ed esenzioni a favore degli operatori economici che esportano. Infatti, secondo la Corte di Cassazione Sez tributaria con sentenze n.4775,4778,4782 del 22 febbraio 2025, l’impianto normativo unionale mira a contrastare  “forme di protezionismo ossia interventi statali nell’economia per proteggere l’industria nazionale, attuabile sia attraverso l’imposizione di dazi che ostacolano o impediscono la concorrenza di prodotti stranieri sul mercato nazionale, sia attraverso premi all’esportazione di prodotti nazionali”  Parimenti, nell’ambito della promozione delle esportazioni, sono ammissibili solo gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato. Infatti, gli aiuti all’esportazione, per quanto d’importo modesto, rientrano tra gli aiuti idonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri e ciò direttamente, attribuendo un vantaggio concorrenziale ai prodotti esportati o indirettamente, incentivando da parte degli altri Stati membri determinate contromisure simmetriche destinate a compensare il suddetto vantaggio concorrenziale.

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La disciplina degli aiuti di Stato illegittimi  e del loro recupero mira a evitare violazione del principio di libera concorrenza all’interno dell’UE e fenomeni di sovracompensazione.