accise e imposte di consumo

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Accise e responsabilità solidale: la responsabilità e la necessità di compliance

Il diligente esercizio dei poteri di ispezione e controllo rappresenta un esimente per superare la responsabilità solidale tra concessionario e gestore dell’impianto in caso di svincolo irregolare di prodotti energetici.

Il diligente esercizio dei poteri di ispezione e controllo deve essere un approccio che si sostanzia in procedure interne, adeguamento di modelli di gestione e organizzazione ai fini del decreto legislativo 231/2001. Inoltre, tale approccio dovrebbe essere un elemento centrale dell’audit per l’attribuzione del SOAC quando entrerà in vigore.

Secondo la Corte di Cassazione (ordinanza n.798 del 14 gennaio 2026) il concessionario dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell’impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull’impianto previsti dalla legge (Cass., 5 giugno 2020, n. 10689).

Infatti, la responsabilità solidale, ai fini fiscali, del concessionario della stazione di servizio, per l’accisa non versata dal gestore della medesima, discenderebbe dall’applicazione dell’art. 25, comma 5, cit. In particolare,  il concessionario deve esercitare il potere-dovere di effettuare controlli non solo sui registri, ma anche sullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti, sicché tale potere di vigilanza fonderebbe la responsabilità del concessionario quale garante in caso di mancato pagamento dell’accisa ove si realizzi il presupposto dell’immissione irregolare in consumo del carburante.

Da un punto di vista ontologico, “l’accisa è un’imposta [ a formazione progressiva] esigibile per il solo fatto dell’immissione in consumo di un dato prodotto nel territorio dello Stato; essa ricomprende – a seguito del compimento del processo di armonizzazione comunitaria delle legislazioni nazionali sull’imposizione indiretta per la realizzazione del cd. mercato unico – i tributi prima qualificati come imposte di fabbricazione o di consumo, secondo una nomenclatura mantenuta anche dal T.U. accise (cfr. artt. 4 1, 2 e 3) che quell’armonizzazione ha tradotto nell’ordinamento interno”.