Deposito fiscale, alcoli e cali: il valore della compliance, aggiornamento e formazione

La gestione di un deposito fiscale per la produzione di prodotti alcolici richiede la compliance/osservanza verso obbligazioni attinenti alla cauzione e alle garanzie alla circolazione e alla telematizzazione delle scritture contabili
In particolare, il titolare di un deposito fiscale di prodotti alcolici è tenuto alla contabilità di magazzino prevista dall’articolo 7 del D.M 2001 del 27 marzo 2001 che così recita: “…il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite dall’Agenzia:
- a) un registro di carico e scarico delle materie prime e dei prodotti semilavorati introdotti od estratti dal deposito;
- b) un registro di carico e scarico dei singoli prodotti finiti sottoposti ad accisa, distintamente per prodotti denaturati e prodotti non denaturati, riportando anche le rimanenze contabili giornaliere, quando necessarie per il conteggio dei cali ammissibili. Sullo stesso registro sono riportati anche i cali e le eccedenze che l’operatore abbia riscontrato e comunicato all’UTF a mezzo raccomandata a.r., telefax o per via informatica, contestualmente all’effettuazione della registrazione….”
La medesima norma, per arricchire il quadro, prevede nel suo quarto comma che il depositario autorizzato deve effettuare: “…a) l’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti; b) il bilancio di materia distintamente per sezione di impianto, con l’indicazione delle rese di lavorazione; e) il bilancio energetico, con l’indicazione dei consumi di energia elettrica e dei combustibili attribuibili alle diverse sezioni dell’impianto…”.
Bisogna ricorda che nell’ipotesi in cui il depositario non abbia tenuto ed adottato il registro delle lavorazioni, l’Ufficio accertatore ha il potere di considerare come prodotto immesso in lavorazione le quantità ‘scaricate’ dal “registro delle materie prime”, per poi applicare “tutti i cali normativamente previsti e infine [confrontare] le quantità ottenute con il ‘carico’ del prodotto imbottigliato”, previa esecuzione dell’“inventario fisico per tutti i prodotti giacenti nel deposito (materie prime, semilavorati, imbottigliato). E’ questa la conclusione cui giunge la Sezione V della Corte di Cassazione con ordinanza 8287 del2 aprile 2026 giacchè l’Ufficio accertatore non ha materialmente potuto procedere ad un, per così dire, canonico, “raffronto tra giacenza fisica e contabile che avrebbe potuto essere effettuato solo in presenza di un valore contabile, riportato nell’apposito registro delle lavorazioni, a cui riferire la giacenza fisica”.
PER APPROFONDIMENTI:
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