compliance e AEO

EUDR: novità su due diligence e entrata in vigore degli obblighi

La disciplina dell’obbligo di due diligence su prodotti la cui produzione genera deforestazione e degrado forestale (EUDR) si arricchisce dei seguenti provvedimenti:

PRIMA NOVITA’

Il comunicato stampaRegolamento UE sulla deforestazione: Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo sulla revisione puntuale emesso il 4 dicembre 2025 del Consiglio d’Europa riporta quanto l’accordo per:

  • Semplificare il processo di dovuta diligenza;
  • Posticipare l’applicazione del processo di dovuta diligenza “inoltre soppresso il “periodo di grazia” inizialmente proposto dalla Commissione per le grandi e medie imprese, optando invece per una chiara proroga della data di applicazione per tutti gli operatori fino al 30 dicembre 2026, con un ulteriore periodo di riserva di sei mesi per i micro e i piccoli operatori”.

SECONDA NOVITA’

La nota informativa sul “numero convenzionale di riferimento DDS” per beni rilevanti ai fini della normativa in oggetto già messi in consumo nel periodo transitorio e successivamente destinati all’esportazione o reimportazione

Si riportano sotto le domande e risposte in italiano e in inglese.

VERSIONE ITALIANA

  1. Cos’è un numero di riferimento DDS convenzionale?

Il numero di riferimento DDS convenzionale è un numero di riferimento universale e uniforme che qualsiasi operatore che esporta o reimporta un prodotto di transizione, o componenti di transizione di un prodotto pertinente, può utilizzare in sostituzione di un normale numero di riferimento DDS dopo un’accurata due diligence.

Il numero di riferimento DDS convenzionale è: 99EU9999999999

  1. In quali casi gli operatori possono utilizzare il numero di riferimento DDS convenzionale in sostituzione di un normale numero di riferimento ottenuto dal Sistema Informativo?

Il numero di riferimento DDS convenzionale può essere inserito nelle dichiarazioni doganali per l’esportazione di prodotti di transizione, o componenti di transizione di un prodotto pertinente, o per la successiva reimportazione (nell’ambito della procedura doganale di immissione in libera pratica) di qualsiasi prodotto di transizione, o componenti di transizione di un prodotto pertinente.

L’uso del numero di riferimento DDS convenzionale è consentito solo se sono soddisfatte le due seguenti condizioni: (1) il prodotto in questione, o uno o più componenti di un prodotto derivato in questione, è stato inizialmente immesso sul mercato durante il periodo transitorio e (2) l’operatore ha raccolto prove ed è in grado di dimostrare tale immissione iniziale sul mercato durante il periodo transitorio (vedere la FAQ 9.2 per ulteriori informazioni su come le aziende possono dimostrare che i prodotti in questione sono esentati in quanto rientranti nel periodo transitorio).

Per i prodotti costituiti da o contenenti componenti immessi sul mercato sia durante il periodo transitorio che dopo l’entrata in vigore, vedere la domanda 4.

  1. Il numero di riferimento DDS convenzionale deve essere inserito nel Sistema Informativo? Il numero di riferimento DDS convenzionale può essere utilizzato “tal quale” da tutti gli operatori, senza alcun obbligo preventivo di inserimento di informazioni nel Sistema Informativo e soggetto esclusivamente alle due condizioni di cui al punto 2.
  2. Il numero di riferimento DDS convenzionale può essere utilizzato nelle dichiarazioni doganali per i prodotti interessati inizialmente immessi sul mercato durante il periodo transitorio e spediti insieme ad altri prodotti interessati, o componenti di un prodotto interessato, non immessi sul mercato durante il periodo transitorio?

Sì. Il numero di riferimento DDS convenzionale può essere elencato insieme ai numeri di riferimento DDS ordinari ottenuti dal Sistema Informativo. Entrambi possono essere inseriti in un’unica dichiarazione doganale, per merci diverse o per la stessa merce.

  1. Come viene monitorato l’utilizzo del numero di riferimento DDS convenzionale?

L’utilizzo del numero di riferimento DDS convenzionale in una dichiarazione doganale viene registrato nei sistemi doganali. Le autorità competenti, in collaborazione con le autorità doganali, monitorano l’utilizzo del numero di riferimento DDS convenzionale e ne verificano l’utilizzo. In particolare, le autorità competenti possono effettuare controlli e richiedere prove che dimostrino che un prodotto transitorio rilevante, o uno o più componenti transitori di un prodotto rilevante, sono stati effettivamente immessi inizialmente sul mercato durante il periodo transitorio (vedere le FAQ 9.1 e 9.2 per maggiori informazioni).

ENGLISH VERSION

  1. What is a conventional DDS reference number?

The conventional DDS reference number is a universal and uniform reference number that any operator exporting or reimporting a transitional product, or transitional components of a relevant product, may use instead of obtaining a regular DDS reference number after a full due diligence exercise.

The conventional DDS reference number is: 99EU9999999999

  1. In which cases may operators use the conventional DDS reference number instead of a regular reference number obtained from the Information System?

The conventional DDS reference number may be entered into customs declarations for export of transitional products, or transitional components of a relevant product, or subsequent re-import (under the customs procedure release for free circulation) of any transitional product, or transitional components of a relevant product.

The use of the conventional DDS reference number is allowed only where the two following conditions are fulfilled: (1) the relevant product, or one or several components of a derived relevant product, was initially placed on the market during the transitional period and (2) the operator has gathered evidence and is able to prove such initial placing on the market during the transitional period (see FAQ 9.2 for more information on how companies can prove that the relevant products are exempted as falling under the transitional period).

For products made of or including components both placed on the market during the transitional period and after the entry into application please see question 4.

  1. Does the conventional DDS reference number need to be entered into the Information System?

The conventional DDS reference number may be used ‘as is’ by all and any operators, with no prior requirement to enter any information into the Information System and subject only to the two conditions reminded in point 2.

  1. Can the conventional DDS reference number be used in customs declarations for relevant products initially placed on the market during the transitional period that are shipped together with other relevant products, or components of a relevant product, not placed on the market during the transitional period?

Yes. The conventional DDS reference number can be listed alongside regular DDS reference numbers obtained from the Information System. Both can be entered into a single customs declaration, in respect of different good items or the same good item.

  1. How is the use of conventional DDS reference number being surveilled?

The use of the conventional DDS reference number in a customs declaration is recorded in customs systems. Competent authorities, in cooperation with customs authorities, monitor the use of the conventional DDS reference number and verify its use. In particular, competent authorities may carry out checks and request evidence demonstrating that a transitional relevant product, or one or several transitional components of a relevant product, was actually initially placed on the market during the transitional period (see FAQ 9.1 and 9.2 for more information).