Dichiarazione doganale: no revisione del regime

L’operatore economico può chiedere la revisione delle proprie dichiarazioni doganali in caso di errori sull’origine, classificazione e valore ma non in merito al regime che ha indicato. Si tratta di un diritto/dovere stabilito dall’articolo 173 del regolamento 952/2013 il quale però non può comprendere anche la modifica del regime. E’ questa è la conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione Sez V con sentenza n.33790 del 21 dicembre 2024.
In particolare, il sistema doganale unionale si basa sulla dichiarazione effettuata dagli operatori economici la quale a sua volta si fonda sull’autenticità, l’accuratezza e la validità dei documenti a sostegno.
Costituiscono un corollario di questo principio:
- il predetto articolo 173 (Modifica della dichiarazione in dogana) che così recita: “1 . Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l’accettazione di quest’ultima da parte autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l’oggetto iniziale . 2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali: hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita merci; hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte; hanno svincolato le merci. Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione ».
- l’art. 11, quinto comma, d.lgs. n. 374 del 1990, dispone che «Quando dalla revisione, eseguita sia d’ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze, omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell’accertamento, l’ufficio procede alla relativa rettifica e ne dà comunicazione all’operatore interessato, notificando apposito avviso» (Cass., Sez. 5, Ordin. n. 22661 del 2019).
In caso di modifiche del regime, l’operatore economico deve presentare una richiesta di invalidazione dell’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 174 del regolamento 952/2013 secondo cui :”Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già accettata quando: sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; o sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate. Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione in dogana può essere accolta solo dopo tale visita. Salvo che sia altrimenti disposto, una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione in dogana non può più essere invalidata”.