accise e imposte di consumo

Accise sull’energia elettrica: senza dichiarazione di consumo e produzione niente riporto del credito all’annualità successiva

In materia di accise, come evidenziato dalla sentenza della Corte di Cassazione Sez.V n. 22862 del 7 agosto 2025 il contribuente a fronte di una eccedenza nei versamenti diretti può:

  • riportare il credito all’annualità successiva (credito revolving). Tale opzione necessita della corretta osservanza degli adempimenti imposti dal legislatore per la regolare fruizione del meccanismo di riporto delle eccedenze; tra tali adempimenti si deve annoverare la presentazione della dichiarazione

in alternativa,

  • chiedere il rimborso;
  • chiedere il trasferimento contabile del credito ad altra posizione. Questa scelta è possibile in virtù dell’art. 6, comma 3, d.M. n. 689 del 12/12/1996,il quale contempla l’ipotesi del “rimborso per accredito” (in corrispondenza a quanto previsto dall’art. 14, comma 4, TUA), con possibilità per l’operatore di trasferire il credito ad altro impianto presso cui opera

La sentenza in commento ha infatti puntualizzato che: “…Se […] le rate mensili di versamento dell’accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti di autonomi debiti, bensì a modalità di adempimento di un unico debito, frazionato, appunto, in più rate (in tal senso, Cass. n. 3051/2019 e Cass. n. 3100/2014), laddove in sede di conguaglio gli acconti mensilmente versati risultino maggiori rispetto a quanto effettivamente dovuto, e quindi il credito che ne emerge debba andare a sommarsi con il credito d’imposta relativo all’anno successivo, il saldo creditorio costituisce un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati.

La disposizione di cui all’art. 14 TUA delinea invero un sistema in cui la rinnovazione del credito come di pertinenza della annualità successiva a quella in cui è originariamente insorto è vincolata al puntuale e corretto adempimento degli obblighi di dichiarazione, in mancanza dei quali il credito finisce per cristallizzarsi.

Ne deriva che, se la dichiarazione non è presentata il contribuente può solo chiedere il rimborso del tributo in argomento nel rispetto dei termini previsti che decorrono dall’originario momento di insorgenza del credito (in argomento Cass. n. 4369 del 23/02/2011…”.

Vale ribadire che la sentenza in parola, in tema di accise sull’energia elettrica ha puntalizzato le seguenti ipotesi:

  1. a) il credito maturato per eccedenza dei versamenti non incorre in alcuna decadenza ove regolarmente riportato nelle successive dichiarazioni;
  2. b) è preclusa, fino alla chiusura del rapporto medesimo, la possibilità di ottenere il rimborso del credito stesso, sicché non può essere accolta la richiesta anticipata di rimborso;
  3. c) è consentito, senza che sia rilevabile o eccepibile alcuna decadenza, il trasferimento contabile del credito ad altra posizione gestita dal medesimo contribuente.

Qualora, il rapporto sia definito, il credito maturato per eccedenza dei versamenti compiuti integra un indebito oggettivo, rispetto al quale il contribuente può chiedere il rimborso in alternativa al trasferimento contabile del credito,  con istanza da presentare entro il termine biennale di decadenza decorrente dall’ultima (e definitiva) dichiarazione di consumo; al riguardo si veda la sentenza della Corte di Cassazione Sez V del  18 giugno 2018, n. 11813, e la n. 19503 del 15 luglio 2025.